Se Toffolo e Roberto Saviano dovessero litigare per motivi calcistici, io sto dalla parte di Toffolo. Cioè di chi in quel momento sta difendendo la Lazio.
Per molti, invece, la soddisfazione di sapere che Lotito è stato spintonato dal Cavaliere del Lavoro, vale molto di più dei motivi del contendere e degli interessi della Lazio, e istintivamente si schierano dalla parte del cinematografaro.
Ora si è saputo che il Lotito guida un fronte di 15 club, che stanno cercando di rompere il dominio delle Tre e delle due Municipali. Facendo rodere il chicchero non poco a tutte e cinque. Ma non era uno stronzetto a cui ridevano tutti dietro? A me pare, e lo ribadisco ancora, che chi ha a che fare con lui rida ben poco.
Il tutto allo scopo di far ottenere più soldi alla Lazio. Ma non aveva l'incarico di tenerla nella mediocrità (ah, quando si impara una parola e la si usa fino al vomito e a sproposito) al servizio daaaroma? Che dicono Plastino e De Angelis al riguardo?
Chiedi a loro cosa dicono.
In questo topic alcuni hanno posto una semplice domanda: quale era il contenuto dell'intervento di Lotito che tanto aveva imbestialito il presidente napulitano? tutto qui.
Quanto alla tematica della mediocrità c'entra poco con la discussione. Qui si sta discutendo di una cosa ben precisa.
Tutto il resto è noia.
Per concludere ricordo la questione tecnica già illustrata in un mio post di Giovedì 31 Marzo 2011, ore 22:43:07 CET (pagina 5 del topic).
In particolare, il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” all’articolo 25 dispone circa la ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione”.
Questa viene effettuata fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione in modo da garantire l'attribuzione di una quota in parti uguali e le restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.
In ogni caso la disposizione fissa un requisito minimo per quanto concerne le singole quote:
la quota da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento;
la quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.
I criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria (quindi della Lega di serie A) dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
Il successivo articolo 26 disciplina la prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A che è stata applicata nella stagione sportiva 2010-2011, ossia quella in corso.
E’ stata attribuita:
una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A,
una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti
una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.
La quota relativa al risultato sportivo è determinata nella misura del
10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947,
15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive
5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.
La quota relativa al bacino di utenza è determinata nella misura del
25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati,
5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.
Un paio di questioni vanno approfondite.
Il montante dei soldi in ballo
I criteri per la redazione della classifica dei risultati conseguiti dal 1946-47 e dagli ultimi 5 anni
I criteri elaborati dalla lega di serie A per le indagini demoscopiche
Si ricorda, inoltre, che la famigerata legge sugli stadi in discussione all'articolo 6 dell'attuale testo riporta modifiche all'artivolo 22 e 27 del Dlgs 9/2008, relativo alla mutualità, che è una quota dei diritti televisivi che va alle categorie inferiori.
PS Mazzola, c'è la partita tra 20 minuti. Fomentiamoci.