Autore Topic: Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri  (Letto 32085 volte)

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Offline gentlemen

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #120 : Giovedì 7 Maggio 2015, 10:52:59 »
Perdonami ma il principio del ne bis in idem si applica anche nel diritto penale.
Ma qui parliamo (i giornali parlano) di revocazione ovvero un mezzo di impugnazione ulteriore (e straordinario) rispetto ai gradi di giudizio normali.. quindi non è "ne bis in idem" come non lo è una sentenza di appello rispetto al primo grado!
Visto che sei così bravo a fare distinzioni ed esempi mi devi rispondere a questa semplice domanda di cui io non so (ovviamente conosco i casi di revocazione nel diritto processuale penale) la risposta ma tu evidentemente si!
Esiste l'istituto della revocazione nel processo sportivo? se si quali sono i presupposti?
Grazie per la risposta

Ah dimenticavo! rispondimi anche a questa che potrebbe essere utile: nel diritto sportivo si applica il principio del "favor rei"?
Certo che si applica, però in presenza di FATTI ed ELEMENTI NUOVI (ed è questa la cosa per la quale non vale più il NE BIS IN IDEM) un  processo, già concluso nei suoi gradi di giudizio previsti si potrebbe riaprire....e cmq sono casi molto sporadici.
Nella giustizia amministrativa, e sportiva, assolutamente NO.

Offline Wild Bill Kelso

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #121 : Giovedì 7 Maggio 2015, 10:56:28 »
Totalmente d'accordo.
Penso si possa aprire un nuovo processo sportivo contro la Lazio e Mauri solo se emergesse la prova di altre partite taroccate...
Ringraziamo iddio che sto stronzo di Ilievski, che è ovviamente disposto a dire qualsiasi cosa gli chiedano di dire, sia spuntato fuori solo adesso...

Si applica soprattutto nel diritto penale.
Dopo che l'assoluzione da un processo per omicidio è passata in giudicato, posso andare dai giornali e confessare che sono stato io a uccidere mia moglie*.
Nessuno mi toglierà un capello.

Nel caso di Mauri a Cremona non c'è nessuno ne bis in idem semplicemente perché il processo non è neanche cominciato...

Grazie a Skorpius e a SAV per come stanno affrontando un argomento molto delicato, con competenza e professionalità.




OT
*
La vicenda di Piazza Fontana ne è un esempio lampante.
EOT
Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. È forse finita quando i tedeschi bombardarono Pearl Harbour? Col cazzo che è finita! E qui non finisce, perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.

Offline Skorpius

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #122 : Giovedì 7 Maggio 2015, 10:59:19 »
Certo che si applica, però in presenza di FATTI ed ELEMENTI NUOVI (ed è questa la cosa per la quale non vale più il NE BIS IN IDEM) un  processo, già concluso nei suoi gradi di giudizio previsti si potrebbe riaprire....e cmq sono casi molto sporadici.
Nella giustizia amministrativa, e sportiva, assolutamente NO.

"Può inoltre essere proposta quando, dopo la sentenza sono stati ritrovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario "
Questo è uno dei casi di revocazione nel diritto amministrativo.
Se ipotizzassi che la forza maggiore che mi ha impedito di presentare prove decisive (tutte le testimonianze e i documenti che ilivsky potrebbe presumibilmente produrre) sia il fatto che l'indagine e la reperibilità di dette prove non sia da me gestita (PER LEGGE) ma condotta dal PM incaricato del procedimento penale e pertanto non può essere a me imputata la mancata produzione in giudizio.. potrei chiedere la revocazione?
La gente dice che sono cattivo, ma in verità ho il cuore di un bambino: lo tengo in un barattolo, sul comodino.

Offline gentlemen

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #123 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:04:59 »
"Può inoltre essere proposta quando, dopo la sentenza sono stati ritrovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario "
Questo è uno dei casi di revocazione nel diritto amministrativo.
Se ipotizzassi che la forza maggiore che mi ha impedito di presentare prove decisive (tutte le testimonianze e i documenti che ilivsky potrebbe presumibilmente produrre) sia il fatto che l'indagine e la reperibilità di dette prove non sia da me gestita (PER LEGGE) ma condotta dal PM incaricato del procedimento penale e pertanto non può essere a me imputata la mancata produzione in giudizio.. potrei chiedere la revocazione?
In ambito amministrativo, uno dei requisiti per poter chiedere la revocazione è che il fatto nuovo sia una prova documentale, e viene espressamente citato che il fatto nuovo non può essere costituito da dichiarazione testimoniale....questo subito per rifarci al caso specifico....(segue)

Offline Skorpius

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #124 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:08:16 »
In ambito amministrativo, uno dei requisiti per poter chiedere la revocazione è che il fatto nuovo sia una prova documentale, e viene espressamente citato che il fatto nuovo non può essere costituito da dichiarazione testimoniale....questo subito per rifarci al caso specifico....(segue)

A parte che ilivsky potrebbe fornire prove documentali (una lettera.. un sms.. una registrazione).
Ma poi perchè parliamo di diritto processuale amministrativo? Cosa dice il diritto sportivo (che è norma speciale)?? Esiste o no una norma speciale sulla revocazione nel diritto sportivo?


E visto che ci siamo: la prescrizione?
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Offline SAV

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #125 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:08:33 »
"Può inoltre essere proposta quando, dopo la sentenza sono stati ritrovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario "
Questo è uno dei casi di revocazione nel diritto amministrativo.
Se ipotizzassi che la forza maggiore che mi ha impedito di presentare prove decisive (tutte le testimonianze e i documenti che ilivsky potrebbe presumibilmente produrre) sia il fatto che l'indagine e la reperibilità di dette prove non sia da me gestita (PER LEGGE) ma condotta dal PM incaricato del procedimento penale e pertanto non può essere a me imputata la mancata produzione in giudizio.. potrei chiedere la revocazione?

Ottimo punto.
La mancata presesentazione di un testimone costituisce causa di forza maggiore?
Non mi pare che si attagli al nostro caso...
Palazzi avrebbe potuto aspettare che il quadro probatorio fosse più chiaro (l'illecito sportivo si prescrive ormai in 8 anni) e cominciare il processo sportivo in quel momento.
Se non l'ha fatto e ha preferito andare avanti con le quattro stronzate che aveva a disposizione, non è colpa né di Mauri né della forza maggiore...


Offline Skorpius

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #126 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:11:38 »
Ottimo punto.
La mancata presesentazione di un testimone costituisce causa di forza maggiore?
Non mi pare che si attagli al nostro caso...
Palazzi avrebbe potuto aspettare che il quadro probatorio fosse più chiaro (l'illecito sportivo si prescrive ormai in 8 anni) e cominciare il processo sportivo in quel momento.
Se non l'ha fatto e ha preferito andare avanti con le quattro stronzate che aveva a disposizione, non è colpa né di Mauri né della forza maggiore...

Ovviamente d'accordo con te.. ma è cmq una ipotesi che si potrebbe discutere, insomma Palazzi ci potrebbe provare..
Da quando si prescrive in 8 anni? mica sarà retroattivo!
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Offline aaronwinter

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #127 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:12:36 »
Sono 5 anni che scrivo su questo forum le stesse identiche cose sulla situazione della giustizia in italia con nessuno che si dichiarava d'accordo con me 

Temo che ti sbagli o ricordi male.
SAV può testimoniar... ehm, confermare ;) 

Intanto continuo a leggere con interesse le vostre considerazioni procedurali.
E confermo quanto ha scritto SAV: (secondo l'avvocato che avevo sentito alla radio) il "ne bis in idem" si applicherebbe - se del caso, in attesa di conferma - al solo processo sportivo. Dato che quello penale, neanche è iniziato.

Ciao ed al piacere di rileggervi
Damose da fa (remix di aaronwinter)
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Offline SAV

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #128 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:13:36 »
Da quando si prescrive in 8 anni? mica sarà retroattivo!

Credo dal 2007.
Dopo Calciopoli.
L'Inter (e le merde) si salvarono perché prima la prescrizione era di soli 4 anni...

Offline aaronwinter

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #129 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:16:50 »
Mr. building è a Cremona "per acquisire nuovi elementi" ::)
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Offline gentlemen

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #130 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:17:17 »
Premetto che se parliamo di richiesta o istanza di revocazione per il procedimento sportivo che ha visto imputato Stefano mauri, giova ricordare che siamo ben oltre i termini in cui si può chiedere.....

Che cosa è la revocazione
La revocazione è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi indicati dall'art. 395 del codice di procedura civile.
Attraverso la revocazione la parte può ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che potrà così decidere sulla base di un diverso quadro probatorio di cui non in precedenza non si era potuto tenere conto.
La revocazione può far cadere persino una sentenza passata in giudicato.Sotto questo profilo si parla di revocazione ordinaria quando l'azione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza mentre si parla di revocazione straordinaria in quei casi in cui può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza ed è fondata su fatti il cui verificarsi o la cui scoperta può compiersi in qualsiasi momento successivo alla sentenza.
La revocazione costituisce, come tutte le altre impugnazioni, un rimedio alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una sentenza sbagliata. Il legislatore ha previsto già tre gradi di giudizio cosa che di per se dovrebbe consentire la correzione degli eventuali errori delle sentenze. La revocatoria è uno strumento ulteriore che consente di rimediare anche ad errori per così dire "esterni" al procedimento logico che porta alla formazione della sentenza.

I motivi che consentono di richiedere la revocazione della sentenza

Per quel che riguarda i motivi della revocazione, essi si dividono in ordinari e straordinari: i primi riguardano le circostanze che possono essere conosciute semplicemente leggendo la sentenza, mentre i secondi sono relativi a circostanze che possono essere conosciute in qualsiasi momento.
Stando al testo della norma, si possono impugnare per revocazione anche le sentenze passate in giudicato:

- se sono l'effetto del dolo di una delle parti;

- se le prove su cui si è deciso sono state dichiarate false;

- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

- se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Si possono poi impugnare per revocazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, non solo se ricorre una delle ipotesi sopra menzionate ma anche se:

- se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

- se la sentenza e' contraria ad altra precedente sentenza avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
Il procedimento

La revocazione si caratterizza per una fase (chiamata rescindente), che ha lo scopo di eliminare la sentenza impugnata, e per una fase (cihamata rescissoria), che invece ha lo scopo di sostituire con un’altra decisione di merito la decisione revocata.

La domanda di revocazione deve essere inoltrata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata (intendendo in questo caso, con l’espressione “giudice”, non la persona fisica ma l’ufficio giudiziario).

La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove che dimostrano i fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita' o del recupero dei documenti.

Anche se viene proposta la domanda di revocazione essa non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione ma il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.



Fonte: LA REVOCAZIONE
(www.StudioCataldi.it)

Per approfondimenti della revocazione nella giustizia amministrativa : https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nze1/~edisp/intra_000728.htm#_Toc177819846
in particolare....

Offline Skorpius

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #131 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:17:50 »
Credo dal 2007.
Dopo Calciopoli.
L'Inter (e le merde) si salvarono perché prima la prescrizione era di soli 4 anni...

Sai cosa mi rode?
Che ho dei lampi di memoria su qualcosa che non riesco a ricordare relativamente alle sentenze su mauri dei procedimenti sportivi.. mi sembra di ricordare che si parlasse di una qualche formula di condanna fatta appositamente per lasciare uno spiraglio in caso che nuovi elementi emergessero in sede penale..
Un mio ricordo errato (quasi una paranoia) spero!!
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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #132 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:19:33 »
5. RITROVAMENTO DI DOCUMENTI NUOVI
AI FINI DELLA REVOCAZIONE, OCCORRE L'ESISTENZA DI UNA PROVA DOCUMENTALE, RINVENUTA DOPO  LA SENTENZA, RELATIVA AI FATTI OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
L'art. 395, n. 3, del codice di procedura civile prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado possano essere impugnate per revocazione se, dopo la pronuncia, sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che, ai fini della deducibilità del motivo di revocazione, occorre l'esistenza di una prova documentale, rinvenuta dopo la sentenza, relativa ai fatti oggetto della controversia. Sez. VI, 21 ottobre 1980, n. 896;

NOZIONE DI PROVA DOCUMENTALE
Per prova documentale si intende una scrittura rappresentativa, formata cioè in presenza di un fatto, e destinata a provare la percezione di esso, al fine di rappresentarlo in avvenire (in tali sensi Cassazione 7 luglio 1973 n. 1957). Cgars, 25 luglio 1988, n. 122;

 NON E’ DOCUMENTO UNA DICHIARAZIONE DI TIPO TESTIMONIALE

Non costituisce documento una dichiarazione di tipo testimoniale rilasciata da un terzo e ciò anche nel caso in cui si tratti di un atto di notorietà. Sez. VI, 5489/2001;

 LA PREESISTENZA DEL DOCUMENTO

La necessità della preesistenza del documento rispetto alla sentenza discende sia dal fatto che la legge parla di rinvenimento di un documento che la parte non aveva potuto produrre in corso di causa, il che comporta la preesistenza del documento rispetto alla sentenza, sia dalla natura della prova documentale, che comporta la contestualità del documento rispetto al fatto da provare (in tali sensi Cass. 11 luglio 1973 n. 1513. Cass. 11 luglio 1973 n. 2010; Cass, 7 luglio 1973 n. 1957; Cass. 13 dicembre 1952 n. 3176). Cgars, 25 luglio 1988, n. 122;

E’ NECESSARIA L’INDICAZIONE DEL GIORNO DELLA SCOPERTA

E’ inammissibile il ricorso per revocazione proposto a seguito del ritrovamento di nuovi documenti o della scoperta della falsità di quelli già posseduti se non è indicato il giorno della scoperta, decorrendo da questo il termine per l'impugnazione. Sez. VI, 25 marzo 1996, n. 501;

  IL RICORRENTE HA L'ONERE DI PROVARE L'IMPOSSIBILITÀ DI PRODURRE IN GIUDIZIO TALE PROVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE O PER FATTO DELL'AVVERSARIO E  LA DATA DEL RITROVAMENTO DEL DOCUMENTO

Incombe sul ricorrente sia l'onere di provare la circostanza dell'impossibilità di produrre in giudizio tale prova per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario sia quello di provare la data del ritrovamento del documento di cui si tratta, al fine di accertare l'osservanza del termine perentorio per la proposizione del ricorso. Al riguardo non è sufficiente un generico accenno al rinvenimento dei documenti dopo la sentenza, ma è necessario indicare quali indagini siano state esperite per il ritrovamento, al fine di consentire la valutazione della diligenza con la quale esse siano state compiute e, quindi, l'accertamento dell'assenza di colpa in cui si concreta il concetto di forza maggiore di cui all'art. 395, n. 3, ed è necessario altresì indicare la data del recupero del documento. Sez. V, 30 luglio 1982, n. 621;

 LO STATO PSICOLOGICO DELLA PARTE NON DEVE ESSERE ADDEBITABILE A COLPA

Ai fini dell'ammissibilità e' necessario che l’impossibilità di produrre in giudizio il documento - che va riportata al fatto che esso era in precedenza sconosciuto o che era ignoto il luogo in cui si trovava - sia in correlazione con uno stato psicologico della parte non addebitabile in alcun modo a colpa, che deve persistere durante tutte le varie fasi del precedente giudizio di merito, compreso il grado appello, non essendo in quest'ultimo preclusa la facolta' di produrre nuovi documenti. Sez. IV, 9 maggio 1994, n. 388;
Ai sensi dell’art. 81 r.d. n.642/1907 e dell’art. 395 n.3 c.p.c., il ritrovamento di documenti comportante la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, presuppone la mancata produzione dell’atto nel giudizio concluso con la decisione impugnata per fatto dell’avversario o per causa di forza maggiore, espressione quest’ultima con la quale si fa comunemente riferimento alla mancanza di colpa – incolpevole possibilità di produrre documenti - nella parte che invoca il rimedio della revocazione straordinaria (C. Stato, IV, 18 settembre 1991, n. 718). Sez. IV, n. 6994/2005;
La legge processuale valorizza ai fini dell’impugnazione straordinaria il ritrovamento del documento solo nella misura in cui la mancata introduzione di questo nel giudizio originario non si addebitabile al ricorrente, ma dipenda da cause di forza maggiore o imputabili alla controparte; ipotesi questa che non si verifica nel caso in cui l’interessato avrebbe potuto chiedere l’acquisizione in giudizio del documento decisivo e ciò non ha fatto, poiché in questo caso non si verifica quella obiettiva minorazione delle possibilità di difesa che costituisce il presupposto della norma di rito. Inoltre, per quanto riguarda l’imputabilità della omessa allegazione, la revocazione soggiace ai principi generali che disciplinano la materia, per cui deve ritenersi che incomba sul ricorrente l'onere di provare il motivo specifico dell' impedimento alla produzione in giudizio dell' atto (cfr. VI Sez. 7 aprile 1999, n. 403). Sez. IV, n. 7397/2004;

 RILEVANZA AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA DISCIPLINA SULL’ESIBIZIONE DOCUMENTALE E SULL’ACCESSO AGLI ATTI

La norma va letta in relazione alla disciplina sull’esibizione documentale e sull’accesso agli atti, poiché il soccombente deve provare non solo che non fu in grado di produrre il documento decisivo, ma che non poté neppure chiederne l’esibizione per forza maggiore o per fatto dell’avversario, sicché rileva in sostanza non tanto l’impossibilità di produrre il documento, quanto l’incolpevole ignoranza della sua esistenza che viene a costituire motivo di revocazione. Ai fini della sussistenza del motivo di revocazione per successiva scoperta di un documento decisivo la precedente ignoranza dell’esistenza o della ubicazione di tale documento non è sufficiente, ove essa sia conseguenza della colpa o negligenza di colui che del documento intende avvalersi; nel valutare se sussista o meno una tale negligenza, va considerato che, mentre nell’ipotesi di ignoranza soltanto in ordine al luogo di conservazione dell’atto, vi è uno specifico onere di ricerca che la parte doveva adempiere, per contro, nel caso di ignoranza dell’esistenza stessa del documento, un tale onere non è configurabile, potendo al più valutarsi in termini di negligenza la mancata verificazione di una ipotesi di esistenza, che fosse autorizzata dalla situazione di fatto. (Cass., 18-02-1986, n. 950). Sez. VI, n. 4815/2003;


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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #133 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:23:55 »
IL TERMINE DECORRE DAL GIORNO IN CUI L’INTERESSATO ABBIA AVUTO NOTIZIA DELL’ESISTENZA DEL DOCUMENTO

Il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui l’interessato abbia avuto notizia dell’esistenza del documento che si assume decisivo, e non già dalla data della materiale apprensione del documento stesso; è, comunque, onere della parte indicare specificatamente e dimostrare il momento di verificazione dell’evento cui si correla la proposizione del ricorso, con una prova che deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di documenti esistenti presso una Pubblica amministrazione. La data della notizia dell’esistenza del documento in base al quale viene chiesta la revocazione costituisce, quindi, un preciso punto da dimostrare con prove adeguate, risultanti fin dalla presentazione del ricorso per revocazione, affinché la controparte sia messa in grado di apprestare le proprie difese. Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3036; Sez. IV, n. 2816/2006; Sez. IV, n. 3809/2007;

LA PROVA DOCUMENTALE DEVE ESSERE DECISIVA

Tale prova documentale deve essere decisiva, nel senso che la stessa deve avere valore determinante ai fini del decidere. Sez. V, 6 aprile 1984, n. 269;.

Perché il documento sia <<decisivo>> occorre che introduca <<fatti decisivi>> nel senso che i noviter reperta siano tali in relazione al loro oggetto e che non interferiscano sull’onere allegatorio e probatorio delle parti (cfr. Cass., Sez. II, 11 novembre 2002, n. 15801; Cass., 22 novembre 1984, n. 5990, secondo cui il documento non può essere utilizzato in funzione meramente strumentale per aprire il dibattito su aspetti e temi già preclusi nel precedente giudizio). Sul primo punto la giurisprudenza, al fine di arginare il pericolo di un abuso di un tale motivo di revocazione, utilizzato per introdurre surrettiziamente questioni nuove, insiste molto sul fatto che il documento debba costituire effettivamente la prova del fatto decisivo dapprima ignorato e non soltanto rappresentarne un mezzo di conoscenza (cfr. da ultimo Cass., Sez. lav., 21 maggio 2004, n. 9760; Sez. un., 6 settembre 1990, n. 9213). Sotto tale angolazione è orientata in senso restrittivo ammettendo solo i documenti che siano costituiti da fatti primari e non da quelli secondari, che forniscano cioè la prova diretta dei fatti principali di causa, escludendo quelli in grado di fornire semplici elementi indiziari (cfr. da ultimo Cass., Sez. I, 22 luglio 2004, n. 13650). Quanto al secondo punto, anche a voler seguire la tesi che ammette la possibilità che attraverso il documento decisivo vengano introdotti fatti nuovi, ossia precedentemente non allegati, sebbene preesistenti ma ignoti alla parte, tale impostazione trova un limite inderogabile proprio nella preesistenza del documento rispetto alla decisione oggetto di revocazione. Sez. IV, n. 2809/2007;

IL DOCUMENTO TROVATO DEVE ESSERE ANTECEDENTE ALLA SENTENZA IMPUGNATA

Occorre che il documento “trovato” sia antecedente alla sentenza impugnata e che lo stesso non si sia potuto produrre a suo tempo, nel corso del relativo giudizio, dalla parte per le cause eccezionali anzidette. Pertanto non è possibile, sulla base della menzionata norma, chiedere la revocazione di una sentenza con riguardo ad un documento che, seppure ritrovato successivamente alla decisione, risulti essere stato formato ex post rispetto alla data di delibazione e di pubblicazione della decisione stessa. D’altra parte è irrilevante (cfr., Sez. I, 16.5.1996, n.4566) che tale documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza; la suprema Corte ha infatti ritenuto, con orientamento costante, che sia insufficiente l’anteriorità, rispetto alla decisione, del fatto rappresentato nel documento in parola, e ciò in considerazione dell’espressione “sono stati trovati”, contenuta nel citato n.3 dell’art.395 c.p.c., alla quale fa riscontro il termine “recupero dei documenti” riportato nei successivi artt.396 e 398 c.p.c..Sez. VI, n. 5489/2001;


Conclusione ?
In gergo non giuridico....s'attaccano ar caxxo.

Offline SAV

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #134 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:25:24 »
Ecco a voi la disciplina della revocazione e della revisione nel procedimento sportivo.  La pubblico e poi la leggo.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC
Art. 39
Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute
irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello,
entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel
precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente
procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti
nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto
risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se,
dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a
quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di
inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione
irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.
3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei
procedimenti di ultima istanza.
4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del
ricorso per revocazione.
5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

Offline gentlemen

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #135 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:25:36 »
"Può inoltre essere proposta quando, dopo la sentenza sono stati ritrovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario "
Questo è uno dei casi di revocazione nel diritto amministrativo.
Se ipotizzassi che la forza maggiore che mi ha impedito di presentare prove decisive (tutte le testimonianze e i documenti che ilivsky potrebbe presumibilmente produrre) sia il fatto che l'indagine e la reperibilità di dette prove non sia da me gestita (PER LEGGE) ma condotta dal PM incaricato del procedimento penale e pertanto non può essere a me imputata la mancata produzione in giudizio.. potrei chiedere la revocazione?
Scusami, ero impegnato a postare quello che ho poi riportato.....no, nel caso di Ilievski no, perché parliamo di dichiarazione testimoniale, nulla più, e non di prova documentale.

Offline Skorpius

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #136 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:26:13 »
Il diritto amministrativo è la norma generale.. il diritto sportivo è norma speciale all'interno del diritto amministrativo.
E' inutile continuare a citare giurisprudenza e dottrina amministrativa se prima non mi escludi che non esista nel codice sportivo una qualche "revocazione speciale" applicabile solo ai provvedimenti dei tribunali sportivi.. norma che derogherebbe totalmente quella generale.

In ogni caso, anche a voler applicare le norme generali, una ipotesi come la mia (produzione documentale tardiva + forza maggiore) potrebbe dare adito non dico alla revocazione ma per lo meno al tentativo di ricorso da parte di palazzi

Scusami, ero impegnato a postare quello che ho poi riportato.....no, nel caso di Ilievski no, perché parliamo di dichiarazione testimoniale, nulla più, e non di prova documentale.

Ma non è vero.. intanto si parla di una foto! è un documento? e non puoi escludere che ilievsky produca qualcosa a supporto delle proprie dichiarazioni.. e cmq l'esclusione della testimonianza è giurisprudenziale non normativa.. il che significa che la particolarità del caso (il concetto stesso che palazzi dipenda per legge dagli atti che gli fornisce la procura) potrebbe portare il tribunale a fare una eccezione all'orientamento giurisprudenziale
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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #137 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:32:16 »
1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute
irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello,
entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
[...]
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel
precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente
procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti
nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia
;
[...]
2. La Corte federale di appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se,
dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a
quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di
inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione
irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.


Allora, al nostro caso non è certamente applicabile la revisione, visto che si attaglia solo in favore del condannato.
Mi chiedo se le testimonianze di Ilievski costituiscano un fatto decisive o un fatto nuovo.
Ad ogni modo, Palazzi avrebbe 30 giorni da ieri per cominciare la sua nuova battaglia... ::)

Offline Skorpius

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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #138 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:32:42 »
Ecco a voi la disciplina della revocazione e della revisione nel procedimento sportivo.  La pubblico e poi la leggo.

Art. 39
Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute
irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello,
entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel
precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente
procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti
nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto
risultante dagli atti e documenti della causa.

2. La Corte federale di appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se,
dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a
quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di
inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione
irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.
3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei
procedimenti di ultima istanza.
4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del
ricorso per revocazione.
5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

Sostanzialmente simile alle norme generali.
Ma la giurisprudenza potrebbe essere completamente diversa.
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Re:Scommessopoli: chiesto rinvio a giudizio per Mauri
« Risposta #139 : Giovedì 7 Maggio 2015, 11:34:22 »

Allora, al nostro caso non è certamente applicabile la revisione, visto che si attaglia solo in favore del condannato.
Mi chiedo se le testimonianze di Ilievski costituiscano un fatto decisive o un fatto nuovo.
Ad ogni modo, Palazzi avrebbe 30 giorni da ieri per cominciare la sua nuova battaglia... ::)

Allora permettimi caro Sav un pizzico di preoccupazione e di concentrazione sul punto, malgrado le assicurazioni di gentleman
La gente dice che sono cattivo, ma in verità ho il cuore di un bambino: lo tengo in un barattolo, sul comodino.