In questa interessantissima discussione val la pena di ricordare un paio di norme in materia
Articolo 10 del regolamento FIGC sugli agenti dei calciatori
Comma 4. L’Agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla società che gli ha conferito l’incarico, e deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.
Comma 5. L’importo del compenso dovuto all’Agente per l’attività di cui all’art. 3, comma 2, è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore, esclusi eventuali benefit e premi collettivi, secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato. L’Agente deve far valere il diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato.
la Lazio , alleggerisce le spese che il calciatore deve al procuratore come "benefit".
E non lo fa solo la Lazio.
lunedì 19 aprile 2010
Commissione tributaria di Roma: il compenso del procuratore è reddito imponibile per il calciatore
Lo scorso gennaio è stata emessa dai giudici tributari una sentenza devastante per il mondo del calcio riguardante le triangolazioni tra agenti, giocatori e società
La sentenza n. 1/01/10, depositata il 18 gennaio 2010, della sezione prima della Commissione Tributaria Provinciale di Roma segna un…goal importante infavore del Fisco nelle controversie tributarie inerenti alle triangolazioni tra procuratori, calciatori e società di calcio, spesso più perverse di quelle cantate da Renato Zero. La questione è stata recentemente oggetto di svariati rilievi che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato nei confronti di società di calcio (ci risultano in particolare
i casi della Lazio e della Juventus, peraltro già apparsi sulla stampa).L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto in tali contestazioni che i compensi dovuti al procuratore del giocatore, trattandosi di prestazioni effettuate dallo stesso nell’interesse del calciatore, se pagati dalla società da cui il giocatore dipende, costituiscono compensi in natura e quindi, in quanto tali, concorrono a formare il reddito imponibile del calciatore e sono assoggettabili (o, meglio, avrebbero dovuto essere assoggettati) a ritenuta d’acconto IRPEF.
I giudici tributari ritengono, infatti, che a beneficiare dell’attività del procuratore sia esclusivamente il calciatore e, per tale ragione, poiché è la società a sostenere la spesa,
il compenso dei procuratori deve considerarsi come un vero e proprio fringe benefit (compenso in natura) pagato dalla società a favore del giocatore che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente dello stesso, come statuisce l’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito).
In realtà, la Commissione ha precisato che, in via astratta, non può ritenersi che un procuratore non possa esercitare la propria attività in favore di una società sportiva, ma ciò non può avvenire contestualmente alla prestazione di un’attività di “mediazione” (o, meglio, di assistenza contrattuale nel momento della stipula di un contratto di lavoro presso una società sportiva) in quanto ciò contrasterebbe con il Regolamento dell’esercizio dell’attività di agente dei calciatori che, all’articolo 3, vieta che l’agente possa svolgere attività di consulenza alla società, qualora determini una situazione di conflitto di interessi con l’attività di agente di calciatore.
La Commissione ha rilevato che la circostanza secondo cui il procuratore abbia effettuato prestazioni in favore della società risulta nel caso di specie contraddetta dai fatti e quindi non provata, lasciando implicitamente desumere, da un lato, che tale prova debba essere fornita dalla società sportiva, dall’altro che se invece fosse stata raggiunta la prova di tale attività in favore della società, la conclusione avrebbe potuto essere diversa.
Va peraltro rilevato che la Commissione non affronta il tema di “quale attività” poi il procuratore avrebbe nel caso di specie svolto in favore della società. Trattandosi di stipula o rinnovo di un contratto di lavoro, tale attività consisterebbe verosimilmente nella mediazione inerente ad un rapporto di lavoro (dipendente, come è il rapporto di lavoro dei giocatori di calcio) e quindi in un’attività vietata dalla legge o, meglio, consentita, a determinate condizioni, solo a specifici operatori tra i quali, in linea generale, i procuratori non rientrano.
La società calcistica, pertanto, avrebbe dovuto effettuare la ritenuta a titolo di acconto sul compenso in natura, ritenuta che ovviamente graverebbe sui compensi monetari spettanti al calciatore, come prescrive l’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nel caso esaminato dai giudici tributari, come presumibilmente negli altri casi “sotto tiro” da parte dell’Amministrazione Finanziaria infatti, il calciatore professionista aveva dichiarato solo il suo compenso, senza considerare anche il compenso del procuratore. I giudici inoltre rammentano che, qualora il datore di lavoro non effettui la ritenuta o la effettui, ma non la versi all’Erario, l’Ente impositore può chiedere l’adempimento dell’obbligazione tributaria anche al lavoratore. La Commissione, riprendendo le statuizioni in merito della Corte di Cassazione, ha rammentato che, in applicazione del principio di solidarietà nell’obbligazione tributaria tra datore di lavoro e lavoratore (sostituto e sostituito d’imposta), la mancata effettuazione della ritenuta da parte della società datore di lavoro non esime il lavoratore dal dover dichiarare il reddito in natura e pagare le relative imposte. Il caso esaminato dalla sentenza commentata, a desumere da quanto emerge dalla sua lettura, non è isolato, ma costituisce un comportamento reiterato posto in essere dalla società in questione (la A.S. Roma s.p.a.) per cui è opportuno restare in attesa della trattazione in sede giudiziaria di altri casi, magari riferiti a nomi più eclatanti di quello oggetto della controversia e, conseguentemente, ad importi ben più significativi.
Pur rilevando che una singola sentenza, pur tecnicamente ben strutturata a parere di chi scrive e riccamente motivata ed articolata sotto il profilo di diritto, non può di per sé fare stato e ritenersi come un orientamento consolidato in giurisprudenza, c’è da chiedersi ora come si comporteranno la società interessata e le altre società che sono state già raggiunte da verifiche fiscali o avvisi di accertamento, visto che il baldanzoso convincimento di “avere ragione” sulla fondatezza dei propri comportamenti manifestato, ad esempio, dalla S.S. Lazio nella relazione del Consiglio di Sorveglianza all’esercizio chiuso al 30 giugno 2009, dovrebbe essere, quanto meno, rimeditato.
Infatti, la circostanza che ora gli organi di giustizia tributaria confermano la validità degli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate comporta:
• una possibile passività fiscale da imputare al bilancio delle società sotto forma di accantonamento, pari, quanto meno, alle sanzioni irrogabili per la mancata effettuazione delle ritenute IRPEF; infatti, se è vero che l’obbligo d’imposta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, grava anche sul giocatore, è altrettanto vero che la mancata effettuazione delle ritenute costituisce violazione autonomamente sanzionabile in capo alla società, anche, ricorrendone i limiti quantitativi, sotto l’aspetto penale;
• il pagamento dei contributi previdenziali sugli importi erogati “in natura”;
• una falsa rappresentazione in bilancio, in quanto i compensi pagati ai procuratori verosimilmente non sono affluiti sotto la voce “costo del lavoro” (con conseguenze anche ai fini IRAP);
• problematiche anche in materia di IVA, sostanziali e sanzionatorie (non affrontate dalla Commissione Tributaria nella sentenza commentata, verosimilmente in quanto l’accertamento impugnato riguardava solo l’IRPEF), conseguenti alla indetraibilità dell’imposta pagata dalla società al procuratore sulle fatture da questo emesse nei confronti della società stessa.
Tutto ciò aggravato dalla pluralità e dalla reiterazione nel tempo di questi comportamenti e, di conseguenza, dagli importi coinvolti che saranno probabilmente, in molti casi, tutt’altro che indifferenti.
C’è da chiedersi ora come si atteggeranno le società, se cioè persisteranno nei loro comportamenti, ritenendosi sempre nel giusto ed aspettando il possibile colpo di mannaia finale della Cassazione, o se li modificheranno radicalmente, con buona pace dei “poveri” calciatori, che si troveranno costretti a pagare i propri consulenti, come tutti i comuni mortali.
C’è da chiedersi poi come si comporteranno gli organi di controllo delle società (Collegi sindacali, Consigli di Sorveglianza, società di revisione, CONSOB per le società quotate) di fronte a tali situazioni ed ai possibili riflessi sui bilanci e sugli interessi degli azionisti e dei terzi.
In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria può rappresentare, diversamente di quanto osservatori distratti potrebbero ritenere, un tizzone lanciato in una polveriera che potrebbe essere in grado di incidere sui comportamenti futuri e, per il passato, creare nuove passività per le società (e per i giocatori) interessati. Osserveremo se si tratta di un fuoco di paglia o di un incendio devastante. I sintomi, oggi, sono tutti per la seconda ipotesi.
Un consiglio poi agli amici giornalisti: quando nelle cronache di calcio mercato cercate di sapere quale è l’ammontare dei contratti sottoscritti dalle stelle del calcio, non esitate a farvi precisare se tali importi comprendono o meno i compensi pagati ai “loro” procuratori.
Un nuovo fronte di contestazioni fiscali riguarda poi le somme pagate dalle società di calcio per lo sfruttamento dei diritti dell’immagine degli sportivi professionisti, magari a società off shore o, comunque, partecipate in modo ambiguo e non trasparente, a seguito di un’altra importante e recentissima sentenza, questa volta emessa dalla Corte di Cassazione nei confronti di una…non meglio precisata società di calcio facente parte del gruppo Fininvest. Ma questo è un altro capitolo di un libro che si sta appena cominciando a scrivere.
A cura dell’avvocato Roberto Betti – consigliere Federsupporter