Autore Topic: Lodo Zarate. Vince la Lazio  (Letto 8827 volte)

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geddy

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #40 : Martedì 23 Luglio 2013, 08:51:01 »
http://qn.quotidiano.net/2005/12/05/5393665-CASO-MEXES.shtml
Per Mexes, l'unico precedente di cui siamo a conoscenza, le cose sono andate esattamente come dice l'avvocato di Zarate. Al giocatore è stato concesso un transfert temporaneo e nessuna squalifica significativa gli è stata inflitta.La roma ha sopportato il danno peggiore perchè inibita, ma manco tanto se si va a vedere il link, da due sessioni di mercato, ridotte a una, ed alla fine il giocatore lo ha dovuto pagare. Sette milioni invece dei diciotto richiesti dai francesi.
Inoltre, ed è secondo me la cosa più importante, il lodo non entra nel merito della vicenda. Non sappiamo a oggi se abbiamo o meno rispettato i regolamenti. Inoltre Zarate non sembra aver rinunciato al lodo da twitter, ma durante la terza udienza. La richiesta di rinuncia è stata accolta.

ThomasDoll

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #41 : Martedì 23 Luglio 2013, 08:52:42 »
Quindi i titoli in fanfara sono in errore.
Quando si dice l'informazione di qualità...

geddy

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #42 : Martedì 23 Luglio 2013, 08:59:14 »
Credo di si. Ma ci vorrebbe un avvocato. Io il lodo l'ho letto, ma non sono in grado di capire a fondo.

Offline aquilafelyx

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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #43 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:06:57 »
Qui il regolamento FIFA del 2012 sui trasferimenti:
http://www.dirittocalcistico.it/otherside/data/general_stagione/file/46/FIFARegstatus2012-ital.pdf

Da leggere l'art. 22 comma b

22 Competenza della FIFA
Fermo restando il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a r
apporti
di lavoro, la FIFA è competente in ordine a quanto segue:

b) controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di l
avoro di carattere internazionale, a meno che non venga
istituito a livello nazionale un tribunale arbitrale autonomo che garantisca un procedimento equo nonché il rispetto del
principio dell’eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell’ambito
della Federazione e/o di un contratto
collettivo
M'illumino di Lulic

Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado.


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geddy

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #44 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:09:29 »
Qui il regolamento FIFA del 2012 sui trasferimenti:
http://www.dirittocalcistico.it/otherside/data/general_stagione/file/46/FIFARegstatus2012-ital.pdf

Da leggere l'art. 22 comma b

22 Competenza della FIFA
Fermo restando il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a r
apporti
di lavoro, la FIFA è competente in ordine a quanto segue:

b) controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di l
avoro di carattere internazionale, a meno che non venga
istituito a livello nazionale un tribunale arbitrale autonomo che garantisca un procedimento equo nonché il rispetto del
principio dell’eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell’ambito
della Federazione e/o di un contratto
collettivo

QUindi un eventuale pronunciamento a nostro favore avrebbe chiuso la questione. O sbaglio?

Offline aquilafelyx

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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #45 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:10:01 »
Non sussiste la giusta causa che secondo l'art. 14 permetterebbe lo svincolo unilaterale, inoltre questa richiesta doveva restare sospesa perché la procedura del lodo arbitrale era cominciata ben prima del periodo concesso per le richieste di svincolo, i 15 giorni dall'ultima gara della stagione, adesso ci potrebbe essere una pronuncia del tribunale ordinario ma senza il transfer della Figc, anche in presenza del transfer provvisorio della Fifa, la controversia andrà risolta in ambito sportivo con le conseguenti sanzioni, siano esse squalifiche,  blocco del mercato ed indennizzo economico (cfr. il caso Mexes).   

Se così non fosse ci troveremmo davanti a qualcosa che farebbe diventare Bosman un benefattore delle società.
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ThomasDoll

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #46 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:13:23 »
non capisco fino in fondo. Dunque la tattica di Zarate ha favorito la Lazio?

geddy

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #47 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:19:03 »
Neanche io. A me sembra che il precedente di Mexes sia completamente favorevole al giocatore, che ha fatto come gli pareva alla fine, e si chiude con una conciliazione tra i due club. Se il velez è disposto a percorrere quella strada non credo ci arriveranno i milioni di fantastiliardi che qualcuno ipotizza a titolo di risarcimento. Che poi l'argomento del mobbing il pastorello potrà usarlo pure di fronte alla fifa, quindi non è scontato che vada a finire bene.
Poi vabbè fa comodo pensare che l'avvocato di Zarate è un imbecille perchè ha perso una causa contro Gentile che non è capace neanche di contestare una multa per divieto di sosta con il numero di targa sbagliato.
VOrrei capire se il tribunale può evitare di pronunciarsi nel merito della vicenda. COme ha fatto.


Offline aquilafelyx

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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #48 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:21:55 »
QUindi un eventuale pronunciamento a nostro favore avrebbe chiuso la questione. O sbaglio?

Il lodo non è entrato nel merito perché Zarate vi ha rinunciato, la rinuncia però inficia la sussistenza di una giusta causa che avrebbe permesso lo svincolo unilaterale senza indennizzo, la strada più corta adesso è un accordo tra Velez e Lazio quella più lunga passa prima dalla Fifa e poi dal Tas, se non ci fosse un riconoscimento dei diritti della Lazio questa sarebbe una rivoluzione nei rapporti tra società e calciatori, con conseguenze inimmaginabili sui bilanci societari, a quel punto piano piano  arriveremmo allo svincolo con le sole dimissioni come per i normali lavoratori dipendenti, per assurdo giusta causa potrebbe essere anche assecondare i desideri di un familiare che vuole cambiare città, nessuno potrebbe dare un peso maggiore al vincolo contrattuale di fronte alla vita privata.   
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ThomasDoll

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #49 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:28:20 »
secondo me il mobbing è difficilissimo da provare...

geddy

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #50 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:33:12 »
Grazie Aquila. Rinunciare al lodo inficia in qualche modo la sussistenza della giusta causa, ora è più chiaro.
Vero che il mancato riconoscimeto dei nostri diritti aprirebbe un precedente pericoloso. Finirà a tarallucci e vino tra noi e il Velez.

Offline aquilafelyx

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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #51 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:33:19 »
Neanche io. A me sembra che il precedente di Mexes sia completamente favorevole al giocatore, che ha fatto come gli pareva alla fine, e si chiude con una conciliazione tra i due club. Se il velez è disposto a percorrere quella strada non credo ci arriveranno i milioni di fantastiliardi che qualcuno ipotizza a titolo di risarcimento. Che poi l'argomento del mobbing il pastorello potrà usarlo pure di fronte alla fifa, quindi non è scontato che vada a finire bene.
Poi vabbè fa comodo pensare che l'avvocato di Zarate è un imbecille perchè ha perso una causa contro Gentile che non è capace neanche di contestare una multa per divieto di sosta con il numero di targa sbagliato.
VOrrei capire se il tribunale può evitare di pronunciarsi nel merito della vicenda. COme ha fatto.

La Fifa non può entrare nel merito del presunto mobbing a meno che ritenga iniquo il contratto collettivo italiano dei calciatori , e neanche potrà accettare una pronuncia di un tribunale civile argentino perché violerebbe la clausola compromissoria,

la sede unica per determinare la giusta causa per lo svincolo era il Lodo arbitrale che si è pronunciato ieri.
Senza giusta causa alla Lazio verrà corrisposto un indennizzo come è stato per il caso Mexes o Matuzalem.

La Fifa come principio favorisce l'attività degli atleti garantendo ad essi il diritto a giocare però deve riconoscere anche i diritti economici delle società, se non facesse questo crollerebbe tutta l'impalcatura del calcio attuale.
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geddy

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #52 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:37:56 »
Un uktima curiosità aquila, visto che ci capisci.
Poteva il lodo entrare nel merito della questione anche se Zarate vi aveva rinunciato? Penso di no, ma vorrei togliermi il dubbio.

Offline aquilafelyx

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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #53 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:45:42 »
Grazie Aquila. Rinunciare al lodo inficia in qualche modo la sussistenza della giusta causa, ora è più chiaro.
Vero che il mancato riconoscimeto dei nostri diritti aprirebbe un precedente pericoloso. Finirà a tarallucci e vino tra noi e il Velez.

Non so se finirà a tarallucci e vino perché queste procedure possono essere lunghe però la piramide giurisdizionale per la risoluzione delle controversie ha un suo senso ed il primo passo era il Lodo arbitrale della federazione italiana, per quanto riguarda l'importo dell'indennizzo oltre al caso Mexes c'è anche quello di Matuzalem:

http://www.lazionews.eu/2012/03/29/matuzalem-vince-in-tribunale-sulla-vicenda-shaktar-nessuna-squalifica/
M'illumino di Lulic

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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #54 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:50:56 »
Sulla norma della giusta causa e sul caso mexes ho ritrovato questo nel forum


REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI
Articolo 17 – Conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa
Le disposizioni seguenti si applicano nel caso di risoluzione di contratto senza giusta causa:
1) In tutti i casi, la parte inadempiente dovrà pagare un’indennità. Fatte salve le disposizioni contenute negli art. 20 e nell’allegato 4 sull’indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l’indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l’ importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un“periodo protetto”.
2) L’indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un Professionista debba pagare l’indennità ne risponderà in solido con la sua società. L’ammontare dell’indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti.
3) Oltre al pagamento di un’indennità, al calciatore potranno essere irrogate delle sanzioni sportive qualora egli abbia risolto il contratto durante il Periodo protetto. La sanzione consiste nel divieto di giocare in gare ufficiali per un periodo di 4 mesi. Nel caso di circostanze aggravanti, il divieto sarà esteso a 6 mesi. In ogni caso, queste sanzioni sportive entrano in vigore a partire dall’inizio del campionato successivo al quale partecipa la nuova società. Risoluzioni unilaterali senza giusta causa ovvero giusta causa sportiva dopo il Periodo Protetto non saranno punite con sanzioni sportive. Misure disciplinari possono comunque essere imposte al di fuori del Periodo Protetto per il mancato preavviso (cioè entro 15 giorni a partire dall’ultima gara della Stagione). Il periodo Protetto comincia di nuovo quando, col rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente è estesa.
4) Oltre al pagamento di un’indennità, sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società che abbia risolto il contratto o abbia indotto a tale risoluzione durante il Periodo Protetto. A meno che non sia stato diversamente stabilito nel contratto, si presume che la società - che conclude un contratto con un Professionista che abbia risolto il suo contratto senza giusta causa - abbia indotto il calciatore a farlo. La sanzione consisterà nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale per due Periodi di tesseramento.
5) Le persone soggette allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti delle società, agenti dei calciatori, calciatori, ecc.) che agiscono in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale fra un Professionista ed una società per facilitare il trasferimento saranno sanzionate.


L'articolo 17 del Regolamento, nato da un compromesso tra FIFA, FIFPro e Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori comunitari nell’ambito della Comunità Europea,

LA NATURA DELLA CLAUSOLA DI RESCISSIONE SPAGNOLA E L’INDENNITA’ DI ROTTURA CONTRATTUALE PREVISTA DAL REGOLAMENTO F.I.F.A. - IL DIRITTO DELLA MEDAGLIA   

Le cronache sportive degli ultimi anni hanno frequentemente fatto riferimento, in occasione di tesseramenti o trasferimenti di atleti di fama mondiale (ricordiamo ex plurimiis Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Denilson), a clausole che venivano inserite nei contratti di prestazioni sportive che facultizzavano l’atleta a recedere dal contratto in qualsiasi momento dietro il pagamento di somme, spesso esorbitanti: si tratta delle cd. Clausole di rescissione (impropriamente dette). Tale clausola, che andrebbe più propriamente definita come “clausola di recesso”, trae la propria base normativa dall’articolo 16 del Real Decreto 1006/1985, in cui si prevede la facoltà per lo sportivo professionista di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro che lo lega alla società in qualsiasi momento, dietro pagamento di un indennizzo che, in assenza di determinazione tra le parti, sarà fissato dal giudice del lavoro in ragione di una pluralità di criteri.
La previsione di questo diritto, per la dottrina spagnola, è doverosa in quanto l’impossibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro costituirebbe un grave pregiudizio alla libertà contrattuale del lavoratore; tuttavia la particolarità della disciplina sportiva, specialmente le ragioni tecniche e le esigenze di ordine sportivo riconducibili a mantenere l’unità e la coesione delle squadre, giustifica il disconoscimento di tale diritto nei restanti ordinamenti calcistici europei, a partire da quello italiano. Dunque la ratio ispiratrice del legislatore spagnolo del 1985 consisteva nella volontà di conciliare la libertà contrattuale del lavoratore sportivo e gli interessi economici della società che si vedeva privata dell’atleta, riconoscendo al calciatore il diritto di risoluzione anticipata del contratto e al club il diritto a ottenere un indennizzo per il pregiudizio subito.
Ben presto però tale riforma cominciò a subire i primi effetti distorsivi. Innanzitutto, anche in seguito al clamore suscitato dal caso del calciatore brasiliano Ronaldo (trasferito dal FC Barcelona all’Inter), furono poste clausole di recesso con penali altissime, spesso sproporzionate.
•   Si tendeva, più che a prevedere un indennizzo per il club cedente dovuto alla formazione dell’atleta, a dissuadere le società interessate ad assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore o a ottenere somme elevatissime nel caso di trasferimento, configurando, secondo parte della dottrina spagnola, addirittura un abuso di diritto da parte delle società.
•   In altri casi invece l’indennizzo stabilito per il recesso unilaterale non rifletteva il reale valore delle prestazioni sportive del calciatore, giacché, in quanto la somma veniva stabilita all’inizio del rapporto contrattuale, non si poteva sempre prevedere l’eventuale processo di maturazione dell’atleta con il conseguente miglioramento delle proprie prestazioni e l’aumento del loro valore di mercato.

In questi casi, spesso riferiti a calciatori appena promossi nella prima squadra, provenienti dalle formazioni del settore giovanile, la somma pattuita come indennizzo di recesso frequentemente si rivela troppo esigua per il valore del giocatore, permettendo la rottura unilaterale del rapporto contrattuale che finisce per arrecare un pregiudizio alle società che hanno formato l’atleta.

La questione riguardante la natura della clausola di rescissione è assai dibattuta e ancora irrisolta in dottrina e in giurisprudenza, visto che persistono ancora opinioni discordanti.
La dottrina italiana, escludendo decisamente la figura della rescissione, prevista dal nostro codice in due sole eventualità, e del tutto diverse da quelle in questione, prende in esame gli istituti giuridici:
•   della clausola risolutiva espressa unilaterale, cui accede una clausola penale: qui i contraenti convengono che il loro rapporto si risolva se una determinata obbligazione non viene adempiuta nelle modalità pattuite. In tali casi la risoluzione avviene di diritto, se la parte non inadempiente dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola. Considerata l’infungibilità della prestazione del lavoratore sportivo, è ovvio dedurre come alla società debitrice, di fronte al rifiuto dell’atleta di prestare i propri servizi, non rimanga altro che dichiarare di volersi avvalere della clausola e incamerare la penale pattuita.
•   del recesso convenzionale, cui accede una multa penitenziale: le parti accordano a una di esse, nel nostro caso al calciatore, il potere di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale, in deroga al principio generale della vincolatività del contratto, dietro il pagamento di un corrispettivo.

La differenza fondamentale tra le due ipotesi sta nell’ammontare della prestazione di indennizzo. Infatti, se in entrambi i casi la parte inadempiente può essere chiamata a una prestazione sostitutiva, di entità convenzionalmente prefissata, la clausola penale può essere diminuita dal giudice se manifestamente eccessiva o se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte, mentre la multa penitenziale non può subire modifiche, in quanto vale a remunerare la soggezione alla scelta altrui. La dottrina maggioritaria italiana arriva alla conclusione che la disciplina del recesso convenzionale appare tutelare con maggiore efficacia gli interessi della società nei confronti degli inadempimenti dei propri calciatori.

Anche per quanto riguarda dottrina e giurisprudenza spagnole, la natura giuridica della c.d. “clausola di rescissione” è un argomento di vivace dibattito, che si presenta assai più frequentemente agli onori delle cronache rispetto al nostro paese, evidenziando di volta in volta le varie problematiche già descritte, come la qualificazione giuridica della clausola e la determinazione del suo ammontare.
Emblematico è il caso che ha visto protagonisti il calciatore Oscar Tellez Gomez e le due società coinvolte nel trasferimento, il Pontevedra C.F. e il Deportivo Alaves SAD. Oscar Tellez Gomez era tesserato per il Pontevedra C.F. in ragione di un contratto di lavoro sportivo stipulato per le stagioni 1996/1997 e 1997/1998 che prevedeva come clausola di rescissione la somma di 15 milioni di pesetas. Il calciatore, ancora sotto contratto, assunse residenza a Vitoria (sede del Deportivo Alaves SAD) e, avvalendosi di un articolo del Regolamento della R.F.E.F. ottenne l’autorizzazione della Federazione per l’incorporazione al club del suo nuovo domicilio, firmando un contratto di lavoro con il Deportivo Alaves SAD. Il Pontevedra C.F. presentò, nel Marzo 1998, domanda sia contro il calciatore che contro la società Deportivo Alaves SAD, chiedendo la corresponsione dei 15 milioni di pesetas fissati come indennizzo in caso di recesso unilaterale dal contratto di lavoro del calciatore Tellez Gomez. Il tribunale di Pontevedra, con sentenza n°341 del 23 Settembre 1998, accolse la domanda del club locale, pur riducendo notevolmente la somma da corrispondere da parte del calciatore, o in via sussidiaria dal Deportivo Alaves SAD, fino a 3 milioni di pesetas.
Dalla lettura delle motivazioni di tale provvedimento, si evince che tale decisione sia scaturita dalla visione, sostenuta anche da una importante corrente dottrinaria, della clausola rescissoria come una clausola penale. Infatti il giudice di Pontevedra, nel respingere l’argomentazione del calciatore che sosteneva che il recesso fosse per giusta causa, inquadra tale scioglimento del contratto di lavoro nella fattispecie prevista dall’articolo 16 del Real Decreto 1006/1985, cioè come recesso unilaterale senza giusta causa. Considerando la clausola di rescissione come una clausola penale, il giudice ritenne applicabile la disciplina ordinaria del codice civile spagnolo, in particolare l’articolo 1154, simile all’articolo 1384 del c.c. italiano, che consente al giudice di modificare equamente la penale quando l’obbligazione principale sia stata almeno in parte adempiuta.
Per questo motivo il calciatore Oscar Tellez Gomez fu condannato a corrispondere tre milioni di pesetas al Pontevedra C.F. quale indennizzo del recesso unilaterale dal contratto di lavoro, con la responsabilità sussidiaria del Deportivo Alaves SAD.

Indipendentemente dal dibattito sulla qualificazione dell’indennizzo come clausola penale, si tratta di un precedente importante, visto che ha costituito la prima modifica della somma stabilita come clausola di rescissione da parte di un giudice. Il giudice di secondo grado, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, davanti a cui entrambe le parti presentarono ricorso avverso la sentenza del giudice del tribunale di Pontevedra, non condivise tale linea, propendendo per la teoria secondo la quale la cd. Clausola rescissoria deve intendersi come multa penitenziale accessoria ad un recesso convenzionale. La decisione del giudice revocò la sentenza appellata, ripristinando l’obbligo a carico del calciatore, e in via sussidiaria del Deportivo Alaves SAD, alla corresponsione dei 15 milioni di pesetas pattuiti quale indennizzo per il recesso unilaterale dell’atleta. Il giudice motivò la decisione con l’inapplicabilità dell’articolo 1154 del codice civile al caso in questione, in quanto se si stabilisce che il debitore può liberarsi dall’obbligazione pagando la penale, siamo davanti a una obbligazione facoltativa e non al concetto convenzionale di penale.
Dunque, è da osservare come il vivace dibattito sulla natura della clausola di rescissione si sia orientato, non senza correnti di parere opposto, verso l’ipotesi di recesso convenzionale cui accede una multa penitenziale. Di fronte alla attuale riconducibilità all’ordinamento sportivo italiano di tali determinazioni pattizie che regolano le relazioni patrimoniali tra le parti nel caso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo, la dottrina italiana appare molto scettica.
Si evidenzia infatti che, alla stregua dei regolamenti delle Federazioni sportive, sembra che l’ordinamento sportivo non riconosca l’autonomia dei privati e adotti il diverso principio della stabilità dei contratti. In particolare, si precisa che le sole figure ammesse dall’ordinamento F.I.G.C. sono il trasferimento e la cessione del contratto in conformità dei moduli predisposti dalla Federazione o dalle Leghe.
Non sono previste infatti nelle Carte Federali italiane clausole vicine al modello spagnolo o tali da prevedere risoluzioni espresse del contratto o da attribuire il potere di recedere unilateralmente e senza giusta causa dallo stesso. Le spinte verso una maggiore liberalizzazione del mercato a tutela delle regole dell’autonomia contrattuale e della concorrenza che sempre più spesso si rinvengono anche nel mondo sportivo hanno portato al riconoscimento della facoltà, per l’atleta, di recedere dal contratto ante tempus anche fuori dall’ordinamento spagnolo, che su tale aspetto può certamente definirsi un precursore.
Tale facoltà, seppur non ancora riconosciuta dalle nostre Carte Federali, trovò un primo riconoscimento con l’Accordo di Bruxelles stretto tra Unione Europea e F.I.F.A. il 5 Maggio 2001; la consacrazione definitiva è avvenuta con l’approvazione del Regolamento F.I.F.A. sullo status e trasferimenti di calciatori professionisti.
Dopo aver puntualizzato (art.16) che un contratto “non può essere risolto unilateralmente nel corso della stagione” si stabilisce, all’art. 17, un impianto normativo che suddivide i contratti di prestazione sportiva in due periodi, cd. “protetto” e “non protetto”, della durata di due o tre anni secondo l’età del calciatore all’epoca della stipula (maggiore o minore di 28 anni).
Il calciatore può recedere dal contratto al termine di ogni stagione, sottoponendosi a sanzioni diverse secondo l’epoca del recesso. Lo scioglimento unilaterale del contratto nel periodo protetto comporta, oltre al pagamento di un’indennità in favore della controparte, anche sanzioni sportive. Il recesso dall’accordo avvenuto invece nel periodo cd. “non protetto” implica a carico del calciatore soltanto la corresponsione di un’indennità cd. “di rottura” alla società.

Dunque la F.I.F.A. ha in qualche maniera adottato il modello spagnolo, finora unico a livello europeo, che consente al lavoratore la facoltà che, nel diritto del lavoro, viene comunemente chiamato “dimissioni”. Sul piano giuridico è rilevante però sottolineare come tali disposizioni, che producono l’effetto di privare sostanzialmente di valore la cd. Clausola rescissoria nei trasferimenti internazionali (ovverosia ove si ricada nell’ambito di applicabilità del Regolamento F.I.F.A.) sono state ispirate all’isituto previsto nell’ordinamento sportivo spagnolo soltanto in linea di principio: l’indennità di recesso infatti non è mai predeterminata, ma viene quantificata dalla F.I.F.A. sulla base dei parametri previsti dall’ art. 17, comma 1 del Regolamento (età calciatore, remunerazione contrattuale, eventuali ulteriori benefits, durata del contratto etc.).
Pertanto, se la prima esperienza europea in cui si riconosceva al lavoratore sportivo il cd. “diritto di dimissione” propendeva per la fissazione di un importo fisso da corrispondere a titolo di multa penitenziale (ergo immodificabile dal Giudice anche se sproporzionata), il legislatore internazionale, nel perfezionare tale doveroso principio da porsi a tutela del lavoratore, ha ritenuto più opportuno modellare l’indennità di recesso come un semplice “risarcimento del danno” da determinarsi caso per caso secondo la gravità dell’inadempimento dell’atleta.
In buona sostanza, si finisce per accogliere, seppur parzialmente, i rilievi che venivano mossi dalla dottrina spagnola minoritaria alla concezione della clausola rescissoria intesa come multa penitenziale. Chiaro ed evidente esempio della natura risarcitoria dell’indennità, che dovrà pertanto quantificarsi con riferimento al caso concreto e secondo il pregiudizio subito dal contraente receduto è la vicenda relativa al calciatore Philippe Mexes, che ha rotto il contratto che lo legava alla società francese Auxerre per firmare con l’AS Roma. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, chiamato a pronunciarsi sul quantum dell’ “indennità di rottura” da corrispondersi all’Auxerre, più volte nella motivazione della sentenza che condanna il calciatore al pagamento di €. 7.000.000,00 parla diffusamente di “prejudice” e considera, per la determinazione dell’ammontare dello stesso, sia il cd. Damnum emergens, inteso come ristoro dei costi sostenuti per la formazione dell’atleta e per il prolungamento del contratto, sia il cd. “lucrum cessans”, inteso come “perdita di guadagno risultante dalla possibilità di trasferimento frustrata da P.Mexes”. Dunque concludendo si può affermare che: 1. La cd. Clausola di rescissione prevista nell’ordinamento spagnolo fin dal 1985 ha costituito per la prima volta in Europa un importante riconoscimento del diritto del lavoratore sportivo a dimettersi dal proprio impiego; 2. L’iniziale previsione di tale clausola come multa penitenziale (sive immodificabile) accessoria al recesso unilaterale non è stata recepita allorquando, a livello internazionale, si è riconosciuto al lavoratore sportivo il diritto di recesso unilaterale del contratto previo pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale (oltre a sanzioni sportive se esercitato entro un certo termine); 3. Alla luce della previsione ex art. 17 Regolamento F.I.F.A. il valore, in ambito internazionale, della cd. Clausola di rescissione si è notevolmente “svuotato”, applicandosi i nuovi principi sanciti dall’ente internazionale. Mantiene comunque valore per ciò che concerne i trasferimenti interni all’ordinamento sportivo iberico.
un uomo di una certà mi offriva sempre olio canforato, spero che ritorni presto l'era del cinghiale biancoazzurro
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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #55 : Martedì 23 Luglio 2013, 09:58:15 »
scusate... ma veramente tutte chiacchiere.

Io farei solo una cosa. Immediata denuncia. E mi piacerebbe proprio trovarmelo davanti per dargli due schiaffi in faccia ad un testa di ca.zzo che si permette di scrivere cose come quelle di ieri sera. Che cretino. Secondo me si droga, non ci sono spiegazioni.

Offline aquilafelyx

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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #56 : Martedì 23 Luglio 2013, 10:02:37 »
Un uktima curiosità aquila, visto che ci capisci.
Poteva il lodo entrare nel merito della questione anche se Zarate vi aveva rinunciato? Penso di no, ma vorrei togliermi il dubbio.

Come tutti i Lodi credo che una rinuncia produca gli stessi effetti di una conciliazione e che si arrivi ad una non pronuncia nel merito. Però rimane quella la sede per la risoluzione della controversia, aver rinunciato al Lodo è indicativo della insussistenza delle ragioni addotte,
sarebbe come intentare una causa e prima ancora del giudizio di primo grado fare subito ricorso in cassazione.
M'illumino di Lulic

Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado.


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Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #57 : Martedì 23 Luglio 2013, 10:07:28 »
Come tutti i Lodi credo che una rinuncia produca gli stessi effetti di una conciliazione e che si arrivi ad una non pronuncia nel merito. Però rimane quella la sede per la risoluzione della controversia, aver rinunciato al Lodo è indicativo della insussistenza delle ragioni addotte,
sarebbe come intentare una causa e prima ancora del giudizio di primo grado fare subito ricorso in cassazione.

Il collegio arbitrale però è cosa diversa da un organo giudicante come un tribunale, anche della giustizia sportiva.
In ogni caso le ragioni di Zarate non sembrano cristalline e inattaccabili, per cui credo si possa essere ottimisti. Il principio dei transfer è che per la loro validità non ci debbano essere pendenze contrattuali nella federazione di provenienza e in questo momento ci sono.
La FIFA potrà intervenire perché Zarate ha rinunciato agli orgnai della giurisdizione sportiva italiana.
un uomo di una certà mi offriva sempre olio canforato, spero che ritorni presto l'era del cinghiale biancoazzurro
STURM UND DRANG
Ganhar ou perder, mas sempre com democracia

CP 4.0

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #58 : Martedì 23 Luglio 2013, 10:11:19 »
bisognera' comunque vedere cosa fara' il Velez con Zarate riguardo la presunta delibera fifa che lo rendeva un giocatore 'libero'.

accettera' semplicemente di buon grado di pagare un indennizzo alla Lazio, o fara' la parte di chi e' stato altresi ingannato dal pastorello, trovando quindi la maniera di rescindere il contratto e ripedircelo al mittente?

fino ad allora tutta la questione e' un pour parler, incluso il fatto che con Mexes mi pare ci azzecchi poco, allora il giocatore decise di scindere il contratto sulla base di una interpretazione di una clausola sul suo contratto con l'Auxerre e non attraverso un lodo. ne tanto Mazuzalem che fu un caso di art. 17.

geddy

Re:Lodo Zarate. Vince la Lazio
« Risposta #59 : Martedì 23 Luglio 2013, 10:14:48 »
Qui il regolamento FIFA del 2012 sui trasferimenti:
http://www.dirittocalcistico.it/otherside/data/general_stagione/file/46/FIFARegstatus2012-ital.pdf

Da leggere l'art. 22 comma b

22 Competenza della FIFA
Fermo restando il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a r
apporti
di lavoro, la FIFA è competente in ordine a quanto segue:

b) controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di l
avoro di carattere internazionale, a meno che non venga
istituito a livello nazionale un tribunale arbitrale autonomo che garantisca un procedimento equo nonché il rispetto del
principio dell’eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell’ambito
della Federazione e/o di un contratto
collettivo

Sembra corrispondere alla descrizione del punto B il colleggio arbitrale Mark.
Quindi la rescissione per giusta causa se la scorda. Non credo però che il legale argentino, Castro, non abbia tenuto in considerazione l'eventualità. Rinunciando alla giusta causa apre una porta a una risoluzione "amichevole" tra Lazio e Velez.