Autore Topic: La proposta del Real per Kolarov  (Letto 40373 volte)

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Offline Fulcanelli

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #180 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 01:44:50 »
L'articolo 17 per Matuza si è rivelato una mazzata per gli spagnoli perché nel contaggio influivano: a) il prezzo milionario a cui i russi avevano acquistato il giocatore; b) l'ingaggio, anch'esso milionario, percepito dal giocatore in Russia.
Kolarov è costato alla Lazio meno di 2 milioni ed ha un ingaggio di 250 mila euro. Non credo che l'art. 17 svenerebbe l'acquirente.

Offline emiliano

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #181 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 03:40:32 »
Emiliano, er romanista:

a regà, ènfenomeno.

Un grandisssimo giocatore, a parte gli scherzi; è chiaro che vogliono prendere la lazio "per il collo".

Per me vale molto di più.

Dove c...o lo trovi un esterno sinistro cosi adesso?

Ditemelo, per favore!

Offline Reflexblue

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #182 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 11:39:52 »
Ma se Kolarov vale 25, Maicon quanto vale? 250?

Offline AlenBoksic

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #183 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 11:49:25 »
Il discorso vale anche a rovescio: se vale 8 Antonelli i 25 per Kolarov mi paiono improvvisamente pochi  :D

(ma Antonelli è figlio di quello che giocava nel merdlan e che fece un'annata anche nell'altra squadra?)
Voglio 11 Scaloni

Offline Reflexblue

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #184 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 11:52:50 »
Il discorso vale anche a rovescio: se vale 8 Antonelli i 25 per Kolarov mi paiono improvvisamente pochi  :D

(ma Antonelli è figlio di quello che giocava nel merdlan e che fece un'annata anche nell'altra squadra?)

Antonelli : Kolarov = Kolarov : Maicon
 :D

Offline AR

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #185 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 12:04:29 »
L'articolo 17 per Matuza si è rivelato una mazzata per gli spagnoli perché nel contaggio influivano: a) il prezzo milionario a cui i russi avevano acquistato il giocatore; b) l'ingaggio, anch'esso milionario, percepito dal giocatore in Russia.

L'articolo 17 è praticamente stato annullato con la sentenza Matuzalem per un motivo principale : nel conteggio dell'indennita non si è considerato solo il contratto della squadra di provenienza ma anche quello della squadra di arrivo.

Non si sa quale strategia pensavano di mettere in campo Saragozza e Lazio, fatto stà che la prima ha rinnovato 12 mesi prima della sentenza (nonostante non fosse in scadenza) il contratto del giocatore, inserendo una clausola rescissoria altissima (a memoria se non sbaglio circa 25/30 ml €). La Lazio da parte sua siglò un accordo con lo stesso calciatore che prevedeva un ingaggio stratosferico per il primo anno ed a scendere per gli anni successivi ("?").

Fatto stà che a Losanna (l'obiettivo era quello di pesare meglio il "valore" del calciatore) hanno messo anche queste cifre nel frullatore ed alla fine è uscita fuori quella penale così alta da rendere non più conveniente il ricorso all'art.17.

Ad esempio nel caso di Kolarov andrebbero a calcolare anche il contratto che stipulerebbe con la nuova società, immaginiamo che cifre se passasse al Real o al Manchester City ...
Mhà, io dico bhò...

bak

Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #186 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 12:25:09 »
(ma Antonelli è figlio di quello che giocava nel merdlan e che fece un'annata anche nell'altra squadra?)

oh yes

Offline Splash

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #187 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 12:29:18 »
L'articolo 17 è praticamente stato annullato con la sentenza Matuzalem per un motivo principale : nel conteggio dell'indennita non si è considerato solo il contratto della squadra di provenienza ma anche quello della squadra di arrivo.

Non si sa quale strategia pensavano di mettere in campo Saragozza e Lazio, fatto stà che la prima ha rinnovato 12 mesi prima della sentenza (nonostante non fosse in scadenza) il contratto del giocatore, inserendo una clausola rescissoria altissima (a memoria se non sbaglio circa 25/30 ml €). La Lazio da parte sua siglò un accordo con lo stesso calciatore che prevedeva un ingaggio stratosferico per il primo anno ed a scendere per gli anni successivi ("?").

Fatto stà che a Losanna (l'obiettivo era quello di pesare meglio il "valore" del calciatore) hanno messo anche queste cifre nel frullatore ed alla fine è uscita fuori quella penale così alta da rendere non più conveniente il ricorso all'art.17.

Ad esempio nel caso di Kolarov andrebbero a calcolare anche il contratto che stipulerebbe con la nuova società, immaginiamo che cifre se passasse al Real o al Manchester City ...
Grazie AR . Lo volevo scrivere io :D

Ma se Kolarov vale 25, Maicon quanto vale? 250?
Kolarov vale circa 15mln , considerando pure l'ingaggio va sui 25 . Mentre Maicon considerando l'ingaggio ti costa sui 50 ...

Offline AlenBoksic

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #188 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 12:31:34 »
oh yes

Un motivo in più per lasciarlo dov'è  ;)
Voglio 11 Scaloni

bak

Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #189 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 12:34:39 »
ROMA, 16 giugno - Un intrigo o solo una strategia di mercato? Dalla Spagna dicono che «il Real si è ritirato dalla corsa a Kolarov» . Lotito ha sparato alto, valuta l’esterno serbo 25 milio­ni di euro. Gli spagnoli vogliono uno sconto, non sono disposti a trattare a certe cifre. E il Manchester City di Mancini resta in pole position. Servirà altro tempo per arrivare ad una soluzione. La Lazio vuole monetizzare il più possibile, ma deve stare attenta a non ti­rare troppo la corda. Il Real ha vari obietti­vi per la fascia sinistra, questa presa di po­sizione potrebbe servire per far abbassare le pretese dei biancocelesti.

BROCCHI -Sono giorni pieni d’appunta­menti per Lotito. Oggi incon­trerà Davide Lippi, il mana­ger di Brocchi. Il mediano ha l’esigenza d’avvicinarsi a Mi­lano, alla sua famiglia, sta va­lutando la possibilità di rien­trare al Milan. La Lazio non vuole perderlo, gli proporrà ufficialmente il rinnovo di un anno:«Cristian è stato sem­pre apprezzato dal Milan, è ben voluto. Quest’anno- ha detto Lippi a Radio Radio -ha dovuto affrontare alcuni problemi di famiglia, per questo motivo ha iniziato a valutare l’ipotesi rossonera. Voglio chiarire un fatto, Broc­chi non cerca il rinnovo del contratto e non vuole strappare un nuovo in­gaggio,se lascerà Roma lo farà soltanto peravvicinarsi ai suoi cari».


corsport.it

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #190 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 13:02:44 »
Per andare un po' OT, vi propongo una lettura un po' approfondita e anche da addetti ai lavori - il taglio è professionale - su questo famigerato articolo 17. Il pezzo non è breve e risale al 2006.

Intanto questa è la norma:
REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI
Articolo 17 – Conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa
Le disposizioni seguenti si applicano nel caso di risoluzione di contratto senza giusta causa:
1) In tutti i casi, la parte inadempiente dovrà pagare un’indennità. Fatte salve le disposizioni contenute negli art. 20 e nell’allegato 4 sull’indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l’indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l’ importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un“periodo protetto”.
2) L’indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un Professionista debba pagare l’indennità ne risponderà in solido con la sua società. L’ammontare dell’indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti.
3) Oltre al pagamento di un’indennità, al calciatore potranno essere irrogate delle sanzioni sportive qualora egli abbia risolto il contratto durante il Periodo protetto. La sanzione consiste nel divieto di giocare in gare ufficiali per un periodo di 4 mesi. Nel caso di circostanze aggravanti, il divieto sarà esteso a 6 mesi. In ogni caso, queste sanzioni sportive entrano in vigore a partire dall’inizio del campionato successivo al quale partecipa la nuova società. Risoluzioni unilaterali senza giusta causa ovvero giusta causa sportiva dopo il Periodo Protetto non saranno punite con sanzioni sportive. Misure disciplinari possono comunque essere imposte al di fuori del Periodo Protetto per il mancato preavviso (cioè entro 15 giorni a partire dall’ultima gara della Stagione). Il periodo Protetto comincia di nuovo quando, col rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente è estesa.
4) Oltre al pagamento di un’indennità, sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società che abbia risolto il contratto o abbia indotto a tale risoluzione durante il Periodo Protetto. A meno che non sia stato diversamente stabilito nel contratto, si presume che la società - che conclude un contratto con un Professionista che abbia risolto il suo contratto senza giusta causa - abbia indotto il calciatore a farlo. La sanzione consisterà nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale per due Periodi di tesseramento.
5) Le persone soggette allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti delle società, agenti dei calciatori, calciatori, ecc.) che agiscono in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale fra un Professionista ed una società per facilitare il trasferimento saranno sanzionate.


L'articolo 17 del Regolamento, nato da un compromesso tra FIFA, FIFPro e Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori comunitari nell’ambito della Comunità Europea,

LA NATURA DELLA CLAUSOLA DI RESCISSIONE SPAGNOLA E L’INDENNITA’ DI ROTTURA CONTRATTUALE PREVISTA DAL REGOLAMENTO F.I.F.A. - IL DIRITTO DELLA MEDAGLIA
   

Le cronache sportive degli ultimi anni hanno frequentemente fatto riferimento, in occasione di tesseramenti o trasferimenti di atleti di fama mondiale (ricordiamo ex plurimiis Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Denilson), a clausole che venivano inserite nei contratti di prestazioni sportive che facultizzavano l’atleta a recedere dal contratto in qualsiasi momento dietro il pagamento di somme, spesso esorbitanti: si tratta delle cd. Clausole di rescissione (impropriamente dette). Tale clausola, che andrebbe più propriamente definita come “clausola di recesso”, trae la propria base normativa dall’articolo 16 del Real Decreto 1006/1985, in cui si prevede la facoltà per lo sportivo professionista di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro che lo lega alla società in qualsiasi momento, dietro pagamento di un indennizzo che, in assenza di determinazione tra le parti, sarà fissato dal giudice del lavoro in ragione di una pluralità di criteri.
La previsione di questo diritto, per la dottrina spagnola, è doverosa in quanto l’impossibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro costituirebbe un grave pregiudizio alla libertà contrattuale del lavoratore; tuttavia la particolarità della disciplina sportiva, specialmente le ragioni tecniche e le esigenze di ordine sportivo riconducibili a mantenere l’unità e la coesione delle squadre, giustifica il disconoscimento di tale diritto nei restanti ordinamenti calcistici europei, a partire da quello italiano. Dunque la ratio ispiratrice del legislatore spagnolo del 1985 consisteva nella volontà di conciliare la libertà contrattuale del lavoratore sportivo e gli interessi economici della società che si vedeva privata dell’atleta, riconoscendo al calciatore il diritto di risoluzione anticipata del contratto e al club il diritto a ottenere un indennizzo per il pregiudizio subito.
Ben presto però tale riforma cominciò a subire i primi effetti distorsivi. Innanzitutto, anche in seguito al clamore suscitato dal caso del calciatore brasiliano Ronaldo (trasferito dal FC Barcelona all’Inter), furono poste clausole di recesso con penali altissime, spesso sproporzionate.
•   Si tendeva, più che a prevedere un indennizzo per il club cedente dovuto alla formazione dell’atleta, a dissuadere le società interessate ad assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore o a ottenere somme elevatissime nel caso di trasferimento, configurando, secondo parte della dottrina spagnola, addirittura un abuso di diritto da parte delle società.
•   In altri casi invece l’indennizzo stabilito per il recesso unilaterale non rifletteva il reale valore delle prestazioni sportive del calciatore, giacché, in quanto la somma veniva stabilita all’inizio del rapporto contrattuale, non si poteva sempre prevedere l’eventuale processo di maturazione dell’atleta con il conseguente miglioramento delle proprie prestazioni e l’aumento del loro valore di mercato.

In questi casi, spesso riferiti a calciatori appena promossi nella prima squadra, provenienti dalle formazioni del settore giovanile, la somma pattuita come indennizzo di recesso frequentemente si rivela troppo esigua per il valore del giocatore, permettendo la rottura unilaterale del rapporto contrattuale che finisce per arrecare un pregiudizio alle società che hanno formato l’atleta.

La questione riguardante la natura della clausola di rescissione è assai dibattuta e ancora irrisolta in dottrina e in giurisprudenza, visto che persistono ancora opinioni discordanti.
La dottrina italiana, escludendo decisamente la figura della rescissione, prevista dal nostro codice in due sole eventualità, e del tutto diverse da quelle in questione, prende in esame gli istituti giuridici:
•   della clausola risolutiva espressa unilaterale, cui accede una clausola penale: qui i contraenti convengono che il loro rapporto si risolva se una determinata obbligazione non viene adempiuta nelle modalità pattuite. In tali casi la risoluzione avviene di diritto, se la parte non inadempiente dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola. Considerata l’infungibilità della prestazione del lavoratore sportivo, è ovvio dedurre come alla società debitrice, di fronte al rifiuto dell’atleta di prestare i propri servizi, non rimanga altro che dichiarare di volersi avvalere della clausola e incamerare la penale pattuita.
•   del recesso convenzionale, cui accede una multa penitenziale: le parti accordano a una di esse, nel nostro caso al calciatore, il potere di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale, in deroga al principio generale della vincolatività del contratto, dietro il pagamento di un corrispettivo.

La differenza fondamentale tra le due ipotesi sta nell’ammontare della prestazione di indennizzo. Infatti, se in entrambi i casi la parte inadempiente può essere chiamata a una prestazione sostitutiva, di entità convenzionalmente prefissata, la clausola penale può essere diminuita dal giudice se manifestamente eccessiva o se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte, mentre la multa penitenziale non può subire modifiche, in quanto vale a remunerare la soggezione alla scelta altrui. La dottrina maggioritaria italiana arriva alla conclusione che la disciplina del recesso convenzionale appare tutelare con maggiore efficacia gli interessi della società nei confronti degli inadempimenti dei propri calciatori.

Anche per quanto riguarda dottrina e giurisprudenza spagnole, la natura giuridica della c.d. “clausola di rescissione” è un argomento di vivace dibattito, che si presenta assai più frequentemente agli onori delle cronache rispetto al nostro paese, evidenziando di volta in volta le varie problematiche già descritte, come la qualificazione giuridica della clausola e la determinazione del suo ammontare.
Emblematico è il caso che ha visto protagonisti il calciatore Oscar Tellez Gomez e le due società coinvolte nel trasferimento, il Pontevedra C.F. e il Deportivo Alaves SAD. Oscar Tellez Gomez era tesserato per il Pontevedra C.F. in ragione di un contratto di lavoro sportivo stipulato per le stagioni 1996/1997 e 1997/1998 che prevedeva come clausola di rescissione la somma di 15 milioni di pesetas. Il calciatore, ancora sotto contratto, assunse residenza a Vitoria (sede del Deportivo Alaves SAD) e, avvalendosi di un articolo del Regolamento della R.F.E.F. ottenne l’autorizzazione della Federazione per l’incorporazione al club del suo nuovo domicilio, firmando un contratto di lavoro con il Deportivo Alaves SAD. Il Pontevedra C.F. presentò, nel Marzo 1998, domanda sia contro il calciatore che contro la società Deportivo Alaves SAD, chiedendo la corresponsione dei 15 milioni di pesetas fissati come indennizzo in caso di recesso unilaterale dal contratto di lavoro del calciatore Tellez Gomez. Il tribunale di Pontevedra, con sentenza n°341 del 23 Settembre 1998, accolse la domanda del club locale, pur riducendo notevolmente la somma da corrispondere da parte del calciatore, o in via sussidiaria dal Deportivo Alaves SAD, fino a 3 milioni di pesetas.
Dalla lettura delle motivazioni di tale provvedimento, si evince che tale decisione sia scaturita dalla visione, sostenuta anche da una importante corrente dottrinaria, della clausola rescissoria come una clausola penale. Infatti il giudice di Pontevedra, nel respingere l’argomentazione del calciatore che sosteneva che il recesso fosse per giusta causa, inquadra tale scioglimento del contratto di lavoro nella fattispecie prevista dall’articolo 16 del Real Decreto 1006/1985, cioè come recesso unilaterale senza giusta causa. Considerando la clausola di rescissione come una clausola penale, il giudice ritenne applicabile la disciplina ordinaria del codice civile spagnolo, in particolare l’articolo 1154, simile all’articolo 1384 del c.c. italiano, che consente al giudice di modificare equamente la penale quando l’obbligazione principale sia stata almeno in parte adempiuta.
Per questo motivo il calciatore Oscar Tellez Gomez fu condannato a corrispondere tre milioni di pesetas al Pontevedra C.F. quale indennizzo del recesso unilaterale dal contratto di lavoro, con la responsabilità sussidiaria del Deportivo Alaves SAD.

Indipendentemente dal dibattito sulla qualificazione dell’indennizzo come clausola penale, si tratta di un precedente importante, visto che ha costituito la prima modifica della somma stabilita come clausola di rescissione da parte di un giudice. Il giudice di secondo grado, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, davanti a cui entrambe le parti presentarono ricorso avverso la sentenza del giudice del tribunale di Pontevedra, non condivise tale linea, propendendo per la teoria secondo la quale la cd. Clausola rescissoria deve intendersi come multa penitenziale accessoria ad un recesso convenzionale. La decisione del giudice revocò la sentenza appellata, ripristinando l’obbligo a carico del calciatore, e in via sussidiaria del Deportivo Alaves SAD, alla corresponsione dei 15 milioni di pesetas pattuiti quale indennizzo per il recesso unilaterale dell’atleta. Il giudice motivò la decisione con l’inapplicabilità dell’articolo 1154 del codice civile al caso in questione, in quanto se si stabilisce che il debitore può liberarsi dall’obbligazione pagando la penale, siamo davanti a una obbligazione facoltativa e non al concetto convenzionale di penale.
Dunque, è da osservare come il vivace dibattito sulla natura della clausola di rescissione si sia orientato, non senza correnti di parere opposto, verso l’ipotesi di recesso convenzionale cui accede una multa penitenziale. Di fronte alla attuale riconducibilità all’ordinamento sportivo italiano di tali determinazioni pattizie che regolano le relazioni patrimoniali tra le parti nel caso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo, la dottrina italiana appare molto scettica.
Si evidenzia infatti che, alla stregua dei regolamenti delle Federazioni sportive, sembra che l’ordinamento sportivo non riconosca l’autonomia dei privati e adotti il diverso principio della stabilità dei contratti. In particolare, si precisa che le sole figure ammesse dall’ordinamento F.I.G.C. sono il trasferimento e la cessione del contratto in conformità dei moduli predisposti dalla Federazione o dalle Leghe.
Non sono previste infatti nelle Carte Federali italiane clausole vicine al modello spagnolo o tali da prevedere risoluzioni espresse del contratto o da attribuire il potere di recedere unilateralmente e senza giusta causa dallo stesso. Le spinte verso una maggiore liberalizzazione del mercato a tutela delle regole dell’autonomia contrattuale e della concorrenza che sempre più spesso si rinvengono anche nel mondo sportivo hanno portato al riconoscimento della facoltà, per l’atleta, di recedere dal contratto ante tempus anche fuori dall’ordinamento spagnolo, che su tale aspetto può certamente definirsi un precursore.
Tale facoltà, seppur non ancora riconosciuta dalle nostre Carte Federali, trovò un primo riconoscimento con l’Accordo di Bruxelles stretto tra Unione Europea e F.I.F.A. il 5 Maggio 2001; la consacrazione definitiva è avvenuta con l’approvazione del Regolamento F.I.F.A. sullo status e trasferimenti di calciatori professionisti.
Dopo aver puntualizzato (art.16) che un contratto “non può essere risolto unilateralmente nel corso della stagione” si stabilisce, all’art. 17, un impianto normativo che suddivide i contratti di prestazione sportiva in due periodi, cd. “protetto” e “non protetto”, della durata di due o tre anni secondo l’età del calciatore all’epoca della stipula (maggiore o minore di 28 anni).
Il calciatore può recedere dal contratto al termine di ogni stagione, sottoponendosi a sanzioni diverse secondo l’epoca del recesso. Lo scioglimento unilaterale del contratto nel periodo protetto comporta, oltre al pagamento di un’indennità in favore della controparte, anche sanzioni sportive. Il recesso dall’accordo avvenuto invece nel periodo cd. “non protetto” implica a carico del calciatore soltanto la corresponsione di un’indennità cd. “di rottura” alla società.

Dunque la F.I.F.A. ha in qualche maniera adottato il modello spagnolo, finora unico a livello europeo, che consente al lavoratore la facoltà che, nel diritto del lavoro, viene comunemente chiamato “dimissioni”. Sul piano giuridico è rilevante però sottolineare come tali disposizioni, che producono l’effetto di privare sostanzialmente di valore la cd. Clausola rescissoria nei trasferimenti internazionali (ovverosia ove si ricada nell’ambito di applicabilità del Regolamento F.I.F.A.) sono state ispirate all’isituto previsto nell’ordinamento sportivo spagnolo soltanto in linea di principio: l’indennità di recesso infatti non è mai predeterminata, ma viene quantificata dalla F.I.F.A. sulla base dei parametri previsti dall’ art. 17, comma 1 del Regolamento (età calciatore, remunerazione contrattuale, eventuali ulteriori benefits, durata del contratto etc.).
Pertanto, se la prima esperienza europea in cui si riconosceva al lavoratore sportivo il cd. “diritto di dimissione” propendeva per la fissazione di un importo fisso da corrispondere a titolo di multa penitenziale (ergo immodificabile dal Giudice anche se sproporzionata), il legislatore internazionale, nel perfezionare tale doveroso principio da porsi a tutela del lavoratore, ha ritenuto più opportuno modellare l’indennità di recesso come un semplice “risarcimento del danno” da determinarsi caso per caso secondo la gravità dell’inadempimento dell’atleta.
In buona sostanza, si finisce per accogliere, seppur parzialmente, i rilievi che venivano mossi dalla dottrina spagnola minoritaria alla concezione della clausola rescissoria intesa come multa penitenziale. Chiaro ed evidente esempio della natura risarcitoria dell’indennità, che dovrà pertanto quantificarsi con riferimento al caso concreto e secondo il pregiudizio subito dal contraente receduto è la vicenda relativa al calciatore Philippe Mexes, che ha rotto il contratto che lo legava alla società francese Auxerre per firmare con l’AS Roma. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, chiamato a pronunciarsi sul quantum dell’ “indennità di rottura” da corrispondersi all’Auxerre, più volte nella motivazione della sentenza che condanna il calciatore al pagamento di €. 7.000.000,00 parla diffusamente di “prejudice” e considera, per la determinazione dell’ammontare dello stesso, sia il cd. Damnum emergens, inteso come ristoro dei costi sostenuti per la formazione dell’atleta e per il prolungamento del contratto, sia il cd. “lucrum cessans”, inteso come “perdita di guadagno risultante dalla possibilità di trasferimento frustrata da P.Mexes”. Dunque concludendo si può affermare che: 1. La cd. Clausola di rescissione prevista nell’ordinamento spagnolo fin dal 1985 ha costituito per la prima volta in Europa un importante riconoscimento del diritto del lavoratore sportivo a dimettersi dal proprio impiego; 2. L’iniziale previsione di tale clausola come multa penitenziale (sive immodificabile) accessoria al recesso unilaterale non è stata recepita allorquando, a livello internazionale, si è riconosciuto al lavoratore sportivo il diritto di recesso unilaterale del contratto previo pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale (oltre a sanzioni sportive se esercitato entro un certo termine); 3. Alla luce della previsione ex art. 17 Regolamento F.I.F.A. il valore, in ambito internazionale, della cd. Clausola di rescissione si è notevolmente “svuotato”, applicandosi i nuovi principi sanciti dall’ente internazionale. Mantiene comunque valore per ciò che concerne i trasferimenti interni all’ordinamento sportivo iberico.
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Offline Skorpius

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #191 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 16:23:06 »
Per andare un po' OT, vi propongo una lettura un po' approfondita e anche da addetti ai lavori - il taglio è professionale - su questo famigerato articolo 17. Il pezzo non è breve e risale al 2006.


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Offline aquilafelyx

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #192 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 17:04:26 »
offerti 130mil per Gerrard e Rooney,

se vogliono Kolarov lo pagano imho
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Offline giangoverni

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #193 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 18:15:55 »
In tema di terzini. Ho appena visto la partita Svizzera-Spagna vinta dagli elvetici per 1-0. Se Liechsteiner gioca un'altra partita come questa sarà difficile tenerlo alla Lazio.

Offline fish_mark

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #194 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 18:18:37 »
offerti 130mil per Gerrard e Rooney,

se vogliono Kolarov lo pagano imho

Offerti da chi? Dal Real? Mi ha colpito una dichiarazione di Bronzetti di una settimana fa riguardo alla richiesta della Lazio, percui si lamentava che non gradiva il fatto che se si avvicina il Real allora si possoo pretendere sempre le grosse cifre.
Certo il Bronzetti deve ricordarsi che anche il contraente fa il prezzo, perché è naturale che se si avvicina un cliente che so facoltoso allora il prezzo lo sparerò più alto. Certo è anche che il Real potrebbe stancarsi e dirigersi verso altri lidi.
Attenzione caro Presidente a non ritrovarci con un pugno di mosche in mano. aleksandr ci è troppo utile per finanziare la nostra campagna acquisti, come rilevato da FK e come vuole il buon senso.
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Offline Ulisse

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #195 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 18:21:52 »
Se Lotito non riesce a vendere Kolarov al prezzo che lui crede opportuno, come andrà a finire questa telenovela? sul tipo di quella di Pandev? visto e considerato che il serbo ha detto chiaramente che lui la maglia della Lazio non l'indosserà piu' il prossimo anno.
IL DERBY NON VA MAI PERSO.

Ci sarà sempre chi ti critica, l'unica cosa da fare è continuare ad avere fiducia, stando attento a chi darai fiducia due volte.

Non ti sforzare tanto, le cose migliori succedono quando meno te lo aspetti.

Nessun futuro è per sempre.

IL GOL DI VIERI ERA BUONO!!

Offline giggio

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #196 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 18:25:49 »
In tema di terzini. Ho appena visto la partita Svizzera-Spagna vinta dagli elvetici per 1-0. Se Liechsteiner gioca un'altra partita come questa sarà difficile tenerlo alla Lazio.
invece di essere contento di come ha giocato... vabbè lasciamo stare

Offline fiDelio

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #197 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 18:38:54 »
Se Lotito non riesce a vendere Kolarov al prezzo che lui crede opportuno, come andrà a finire questa telenovela? sul tipo di quella di Pandev? visto e considerato che il serbo ha detto chiaramente che lui la maglia della Lazio non l'indosserà piu' il prossimo anno.

Quando l'ha detto?
#Liberate I Laziali

"Ancora date retta a quegli stronzi dei giornalisti?"

"Se un giorno dovessi fare un trapianto di cervello, vorrei quello di un giornalista sportivo. Perché so che non è mai stato usato"

Offline franz_kappa

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #198 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 18:53:16 »
Se Lotito non riesce a vendere Kolarov al prezzo che lui crede opportuno, come andrà a finire questa telenovela?

E' semplice, Ulisse.

Finirà che la Lazio, senza la cessione di Kolarov e in assenza di altri importanti trasferimenti di suoi giocatori, si vedrà costretta a finanziare la sua campagna acquisti con il debito (laddove possibile e laddove i margini della nostra situazione finanziaria lo consentano) oppure realizzerà un mercato meno ricco di 'colpi' di medio valore (acquisti da 5-7 milioni l'uno in media) ma più caratterizzato da operazini a basso costo (parametri zero, prestiti con diritto di riscatto, operazioni cash o rateizzate sotto i 3-5 milioni max).

Il tempo ci dirà se la mia idea ha fondamento oppure no.
Buon viaggio, caro Piero.

Offline BobLovati

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Re:La proposta del Real per Kolarov
« Risposta #199 : Mercoledì 16 Giugno 2010, 19:00:15 »
il problema vero è che, fino al 31 agosto, mancano ancora 45 giorni, 1080 ore, 64.800 minuti ecc. ecc.     :o
Laziale, Ducatista e fiumarolo

Siamo noi fortunati ad essere della Lazio, non la Lazio ad avere noi

“LA MOGLIE DI CESARE DEVE NON SOLO ESSERE ONESTA, MA ANCHE SEMBRARE ONESTA.”