Trascrivo di seguito, saccheggiando una sintesi fatta ad altri fini, alcune delle innovazioni più significative introdotti nel Testo Unico della Finanza (cd. TUF) o testo Draghi dal decreto legislativo 27/2010 che ha recepito la direttiva UE in materia di diritti degli azionisti di minoranza.
In realtà le modifiche non sono poi così sconvolgenti per quanto concerne gli strumenti di intervento dei cosiddetti piccoli azionisti nella vita societaria. Mi limito a quelle di immediato interesse per un'iniziativa del tipo di quella in discussione. Come potrete vedere si tratta, in buona sostanza, di un miglioramento della trasparenza e della informazione da fornire ai soci in occasione delle assemblee. La possibilità di richiesta di convocazione da parte della minoranza è ancora (a mio avviso) troppo restrittiva per i soci risparmiatori; si parla del 5%...quella di richiedere integrazioni dell'ordine del giorno richiede invece il 2,5%. la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali è possibile con un possesso azionario del 2% ma questo limite è annualmente verificato da Consob sulla base della capitalizzazione di borsa delle singole società...
Comunque...scusate la lunghezza...
TERMINI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Confermato il termine di 30 giorni precedenti la data dell’assemblea per la pubblicazione dell’avviso di convocazione. Tale termine però diviene di 40 giorni precedenti la data dell’assemblea in caso di rinnovo degli organi sociali con voto di lista.
CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’avviso di convocazione deve, tra l’altro, contenere informazioni riguardanti:
i diritti di porre domande prima dell’assemblea e integrare l’ordine del giorno
l’esercizio del voto per delega, il modulo utilizzabile e l’eventuale notifica, anche per via elettronica, delle deleghe di voto
la record date (giorno in cui vengono identificati i soci legittimati a partecipare all’assemblea. Viene fissato al quinto giorno di mercato aperto precedente l’assemblea.)
OBBLIGHI INFORMATIVI
Relazioni degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno sono da mettere a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste da Consob entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione.
CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DELLA MINORANZA
Obbligo di convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale nelle società quotate.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
I soci, rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, che intendono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno devono presentare la richiesta di integrazione entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione e predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione e inviarla entro i termini suddetti al C.d.A.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER NOMINA ORGANI SOCIALI
La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta (2% o la diversa percentuale stabilita da Consob) deve sussistere alla data in cui le liste sono depositate presso l’emittente.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE
I soci possono porre domande connesse alle materie all’o.d.g. anche prima dell’assemblea
Le risposte possono essere fornite al più tardi in assemblea.
La risposta non è dovuta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito internet della società
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Per le società quotate è stato eliminato, tra l'altro, il limite quantitativo per il conferimento delle deleghe
SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO
E’ stata eliminata la soglia minima (1% o la diversa percentuale stabilita da Consob) di possesso azionario oggi necessaria per promuovere la sollecitazione; ne consegue che chiunque può farsi promotore di una sollecitazione
Non è più prevista la raccolta di deleghe effettuata dalle associazioni degli azionisti né la facoltà di inserire in statuto disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.