Autore Topic: Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito  (Letto 39105 volte)

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Aquilotta del Nord

Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« : Giovedì 26 Aprile 2012, 18:19:43 »
++ CALCIO:FIGC,SQUALIFICATI 12 MESI ZAMPARINI E 10 LOTITO ++
DISCIPLINARE SU OPERAZIONI DI MERCATO PASTORE, ZARATE E CRUZ
ROMA
(ANSA) - ROMA, 26 APR - La Commissione disciplinare della federcalcio ha squalificato per 10 mesi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per operazioni di mercato legate agli acquisti di Zarate e Cruz. Per motivazioni analoghe, a proposito dell'acquisto di Pastore, è stato squalificato per 12 mesi il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. (ANSA).

Offline Eagles71

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #1 : Giovedì 26 Aprile 2012, 18:22:20 »
ma che ha pagato con soldi falsi? che è mo sta roba..mamma mia quante menate però!
Che razza di regola ha infranto stavolta?
il razzismo ci fa schifo, Forza Lazio è il nostro tifo!

Offline Drenai

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #2 : Giovedì 26 Aprile 2012, 18:24:51 »
le solite storie delle commissioni con gli agenti sudamericani. un altro buon motivo per privilegiare il mercato europeo.
"It's not that I like winning that much, it's that I HATE losing"
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Offline aquilafelyx

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Offline Aquiladimare

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #4 : Giovedì 26 Aprile 2012, 19:27:54 »
le solite storie delle commissioni con gli agenti sudamericani. un altro buon motivo per privilegiare il mercato europeo.

Però possibile che ovunque ci sia qualche casino giuridico Lotito c'è sempre?   
Comincia un po' a stufarmi sta cosa..... ne va dell'immagine della Lazio...


Alla fine passiamo sempre  come una società di delinquenti ...

oizaL

Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #5 : Giovedì 26 Aprile 2012, 19:32:46 »
CALCIO: FIGC, SQUALIFICA DI UN ANNO A ZAMPARINI, 10 MESI A LOTITO (2) (AGI/ITALPRESS) - Roma, 26 apr. - Per la stessa violazione del regolamento degli agenti dei calciatori, la procura federale aveva deferito anche l'allora direttore sportivo del Palermo, Walter Sabatini, e il segretario generale del club rosanero, Roberto Felicori. L'attuale ds della Roma e' stato prosciolto "dall'addebito contestatogli", mentre a Felicori e' stata inflitta un'inibizione per due mesi. Deferiti anche gli agenti Simonian e Chirila, ma riguardo alle loro posizioni e' stato deciso di "rimettere alla Disciplinare della Fifa la decisione su quale organo sia competente all'irrogazione delle sanzioni". Le violazioni contestate per l'inibizione di Zamparini e degli altri soggetti coinvolti riguardano le operazioni di mercato per il tesseramento dei giocatori Pastore, Morganella, Laribi, Acquah e Melinte. Per quanto riguarda la Lazio, il presidente Claudio Lotito e' stato deferito, insieme all'agente di calciatori Riccardo Petrucchi, per le operazioni di mercato effettuate per l'acquisto dei giocatori Zarate e Cruz. La Disciplinare, per le violazioni contestate, ha inflitto 10 mesi di inibizione al numero 1 della Lazio e un'ammenda di 80 mila euro al club; mentre Petrucchi e' stato sanzionato con la sospensione della licenza per 7 mesi e un'ammenda di 30 mila euro. (AGI) Red/Oll 261929 APR 12 NNNN 

Offline diepa

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #6 : Giovedì 26 Aprile 2012, 19:39:01 »
Insomma, fateme capì...C'aveva ragione Di Canio?!? :o


Offline CeiZanettiGarbuglia

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #7 : Giovedì 26 Aprile 2012, 19:46:46 »
Il messaggero lo spara in prima notizia a caratteri cubitali.
Non sono tifoso di una squadra, sono Laziale!

oizaL

Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #8 : Giovedì 26 Aprile 2012, 19:47:46 »
CALCIO: FIGC, SQUALIFICATI 12 MESI ZAMPARINI E 10 LOTITO (2) (ANSA) - ROMA, 26 APR - Per la violazione del regolamento agenti dei calciatori, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inoltre inflitto una ammenda di 80.000 euro ad entrambi i club. Prosciolto invece Walter Sabatini, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Palermo. ''Sabatini - si legge nel testo integrale del deferimento - deve essere ritenuto estraneo agli addebiti contestatigli, asseritamente consistiti nel conferimento e nella sottoscrizione dell'incarico all'agente di calciatori Alberto Marcelo Simonian, fatto invece imputabile al solo Zamparini''. Per quanto riguarda il presidente del Palermo, ''la documentazione fornita - secondo uno dei capi di incolpazione - consente di ritenere provati gli illeciti, consistiti nel conferimento del mandato non all'Agente personalmente ma alla Societa' Kasari Overseas Sa, nonche' nella natura di tale mandato e nell'oggetto dello stesso, sia perche' il Simonian risultava essere l'Agente incaricato dalle Societa' e dai calciatori, sia perche' il contratto prevedeva il trasferimento di piu' calciatori. Le eccezioni difensive non risultano pertanto fondate''. ''Sebbene il contratto di che trattasi riporti in piu' parti il nome del Simonian, inserito, a parte il dato letterale, perche' legale rappresentante della Kasari Overseas Sa - prosegue il testo del deferimento -, e' indubbio che lo stesso sia stato stipulato tra quest'ultima e la US Citta' di Palermo Spa, tanto piu' in ragione del fatto che l'Agente, nel caso dei calciatori, ha predisposto un incarico a titolo personale. E' chiaro comunque che le evidenti cointeressenze ed il rapporto quadrilaterale (Palermo/Kasari-Simonian/Calciatori) consentano di affermare la sostanziale unicita' e complessita' dei negozi posti in essere, con insorgenza di un evidente conflitto di interessi e commissione delle violazioni contestate''. A proposito del presidente della Lazio ''il deferito - si legge nel testo - nel corso dell'audizione del 26/3/2010, ha infatti ammesso pienamente che il contratto con il calciatore Cruz avvenne grazie all'intervento della Societa' Van Dijk B.V. alla quale aveva rilasciato mandato, contraddicendo espressamente quanto sostenuto in proposito nella memoria difensiva che sul punto si rivela infondata proprio alla luce delle dichiarazioni rese dal Lotito, che il 26/3/2010 ha ricostruito minuziosamente le modalita' con le quali venne concluso il contratto con il calciatore Cruz''. ''Anche in questo caso, quindi - aggiunge il deferimento - e' stata elusa la norma che impone che il mandato debba essere rilasciato personalmente ad un agente regolarmente licenziato''. (ANSA). PGR 26-APR-12 19:44 NNN 

Offline Bob

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #9 : Giovedì 26 Aprile 2012, 19:58:00 »
Alla fine ti presentano il conto, anche se è uso comune da anni fare 'ste cose...   Son segnali che mandano, ormai è un bersaglio facile, evitare scontri e trovare l'accordo col Coni, poi tra amnestie e cene dimenticheranno tutto e tutti.
 8)

Offline Matita

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #10 : Giovedì 26 Aprile 2012, 19:59:33 »
Insomma, fateme capì...C'aveva ragione Di Canio?!? :o



No.
Si er papa te donasse tutta Roma
E te dicesse lassa anna’ chi t’ama
 je diresti:  Si sacra corona
Val piu’ l’opinione mia che tutta Roma

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Lotito deve fa' come dico io (quito cit.)

Offline CeiZanettiGarbuglia

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #11 : Giovedì 26 Aprile 2012, 20:00:19 »
Non sono tifoso di una squadra, sono Laziale!

Offline Matita

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #12 : Giovedì 26 Aprile 2012, 20:03:21 »
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale Claudio
Lotito, Presidente e Legale rappresentante della Lazio Spa, Petrucchi Riccardo, agente di
calciatori con licenza F.I.G.C. e la Società SS Lazio Spa per rispondere, il primo: della
violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS e 8, comma 1 CGS per aver omesso di
trasmettere alla Procura atti e documenti formalmente richiesti; della violazione dell’art. 1,
comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2 e 10, comma 1, del regolamento Agenti di
calciatori in vigore all’epoca dei fatti, per essersi avvalso dell’attività dell’agente Sig.
Riccardo Petrucchi, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso alla Società
Pluriel Limited, di cui il Petrucchi era Legale Rappresentante anziché all’agente
personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore
Sig. Mauro Zarate del 4/6/2009; della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in
relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente
all’epoca dei fatti, per aver conferito, con contratto stipulato in data 29 maggio 2009,
l’incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori alla Società Van Dijk e non ad un
Agente di calciatori personalmente; della violazione dell’artt. 1, comma 1 e 10, comma 1
del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche
in relazione all’art. 1, comma 1 del regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi,
per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato (Società Van Dijk) nell’attività
di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all’estero ai fini del
tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. scouting), trattandosi di incarico
riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti
di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver perfezionato il contratto in data 31/7/2009,
11
per l’acquisizione del calciatore Cruz, non personalmente con un agente di calciatori, ma
con una Società.
Il secondo: della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 19, commi 3 e 9,
del Regolamento Agenti vigente al tempo dei fatti in contestazione per non aver fornito le
informazioni ed i documenti richiesti dall’Ufficio della Procura Federale; per la violazione
dell’art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1 e 12, commi 1 e 7, del
regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei fatti, per aver operato quale agente
di calciatori nell’interesse della Società Lazio nell’ambito della stipula del contratto del
4/6/2009 con il calciatore Mauro Zarate, con incarico assunto senza ottenere e depositare
presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo
predisposto dalla F.I.G.C. e per aver percepito il compenso in virtù di un accordo pattuito
con la Pluriel Limited, di cui era Legale rappresentante e non personalmente.
La Società SS Lazio Spa ex art. 4, comma 1, del CGS, per responsabilità diretta in
relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.
I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie eccependo il difetto di giurisdizione di
questa CDN (il difensore di Lotito e della Società Lazio) e chiedendo (tutti) il
proscioglimento nel merito dei propri assistiti.
All’udienza del 19/4/2012 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle
seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 (dieci) per Claudio Lotito, sospensione di mesi otto
e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per Petrucchi Riccardo; ammenda di €
80.000,00 (€ ottantamila/00) per la SS Lazio.
Il difensore del Petrucchi si è riportato alla propria memoria ed ha insistito per il
proscioglimento del deferito.
Nessuno è comparso per il Lotito e la Società Lazio. In proposito il legale dei deferiti ha
presentato un’istanza di rinvio per motivi connessi alla propria professione.
La Commissione Disciplinare Nazionale ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione, sull’istanza di rinvio inviata via fax dallo Studio dell’avv. Gentile in data
odierna alle ore 12.14;
rilevato che la notizia del fatto dedotto quale impedimento risulta conosciuta dall’avv.
Gentile fin dalla precedente udienza davanti al Tribunale di Lucera tenutasi il 10/11/2011 e
che pertanto la richiesta di rinvio avrebbe potuto essere trasmessa tempestivamente;
ritenuto che la presenza del difensore nel procedimento sportivo è soltanto eventuale per
cui l’assenza dello stesso non inficia né la validità del procedimento né il rispetto delle
norme sul contraddittorio;
osservato che il diritto di difesa è stato ampiamente garantito ed esercitato dai deferiti
Lotito e soc. S.S. Lazio mediante la memoria difensiva depositata in atti;
su conforme avviso della Procura Federale
RIGETTA
L’istanza di rinvio e dispone procedersi oltre.
L’attività di indagine della Procura federale ha preso avvio da una nota inviata dalla
Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) con la quale, a seguito della visita
ispettiva effettuata presso la sede della Società Lazio in data 22 ottobre 2009, veniva
evidenziato che nella stagione sportiva 2009/2010 erano stati iscritti in contabilità debiti
risultanti da pagamenti effettuati in favore di Procuratori stranieri. In particolare la
CO.VI.SO.C. segnalava: A) La Società Van Dijk B.V. (Olanda) per il calciatore Julio
12
Ricardo Cruz per € 2.150.000; B) la Società Pluriel Limited (Inghilterra) per il calciatore
Mauro Matias Zarate per € 2.350.000;
La Co.Vi.So.C. osservava anche che in relazione alla scrittura privata con la Società
olandese Van Dijk B.V. per il tesseramento del calciatore Julio Riccardo Cruz (calciatore
svincolato per scadenza contrattuale con la Società F.C. Internazionale Milano, avvenuto
a parametro zero) il Legale rappresentante, Sig. Dennis Anthonius Johannes Maria
Sickman, non risultava essere un Agente FIFA; in relazione alla scrittura privata con la
Società londinese Pluriel Limited per il tesseramento del calciatore Mauro Mattias Zarate,
calciatore proveniente da Società estera (Società araba Al Saad), il Legale
rappresentante, Sig. Riccardo Petrucchi, risultava invece essere un agente calciatori della
F.I.G.C.. La nota Co.Vi.So.C. evidenziava anche che l’accordo con la Pluriel Limited
prevedeva la corresponsione, in cinque anni, dell’’esorbitante compenso complessivo di €
14.950.000,00 netti mentre per il costo di acquisizione del calciatore Zarate risultava
iscritto a bilancio l’importo di € 20.200.000,00 come da pagamento effettuato alla
precedente Società titolare del tesseramento (Società araba Al Saad); l’importo
complessivo del contratto economico 4 giugno 2009, della durata di cinque anni, con il
calciatore Zarate era infine pari ad € 7.200.000,00 netti comprensivo di premi. La
CO.VI.SO.C. faceva notare che la Società Lazio si era avvalsa delle prestazioni della
Società Pluriel Limited per diversi calciatori non solo per la stagione sportiva 2009/2010
ma anche per quella 2008/2009, pattuendo compensi di rilevante entità, non in linea con i
costi di acquisizione dei calciatori.
In seguito a tale nota la Procura Federale ha svolto un’ approfondita attività di indagine
con l’acquisizione di copiosa documentazione e le audizioni del Presidente della Società
Lazio Claudio Lotito e del calciatore Manuel Zarate. Il Petrucchi invece non è stato sentito
in quanto per cinque volte non ha risposto alla convocazione della Procura Federale.
I fatti oggetto del deferimento sono pacifici. I deferiti sostanzialmente li ammettono o,
comunque, non li contestano specificamente. Resta quindi da valutarne la rilevanza
disciplinare.
Occorre premettere che le violazioni contestate sono in gran parte di natura formale. Ciò
non ne limita la gravità in quanto il rigore formale garantisce la sostanza, specie in
fattispecie di così grande rilievo economico e di così evidente opacità.
La sussistenza delle violazioni ascritte al Petrucchi appare certa. Egli, come già detto, si è
ripetutamente sottratto alle ben cinque convocazioni disposte dalla Procura Federale,
anche alle due presso il suo domicilio in Montecarlo e perfino a quella fissata per la data
del 22/10/2010, indicata dallo stesso deferito. I motivi di salute addotti dal Petrucchi per
giustificare le ripetute assenze sono stati declamati ma mai adeguatamente provati. La
documentazione medica che il difensore ha più volte ripetuto di “riservarsi di produrre”, in
realtà non è mai stata esibita. In tal modo il deferito, di fatto, non ha fornito le dovute
informazioni alla Procura Federale. Peraltro il Petrucchi non ha ottemperato neppure
all’invito a produrre documentazione ripetutamente formulato dalla Procura Federale in
data 23/4/2010, 29/9/2010, 12/10/2010, 15/12/2010 e 20/12/2010.
E’ evidente che, ai fini della determinazione della normativa applicabile alla fattispecie in
seguito alla successione della normativa nel tempo, contrariamente a quanto sostenuto
dal deferito deve farsi riferimento alla data di commissione delle violazioni contestate e
non già alla data di conferimento del mandato al quale si riferivano le informazioni
13
richieste. Deve quindi applicarsi il Regolamento Agenti pubblicato sul C.U. n. 100
dell’8/4/2010.
Alla luce di tale normativa la presentazione in caso di convocazione della Procura
Federale è un atto dovuto per i tesserati della FIGC e per coloro che svolgono attività
rilevante per l’ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1 comma 1 e 3, CGS. E’ inoltre
dovuta ai sensi dell’art. 19 comma 9 e dell’art. 25 comma 4 del Regolamento Agenti
nonché ai sensi del punto V del codice di condotta Professionale pubblicato sul C.U. n.
100/A del 8/4/2010. La trasmissione della documentazione richiesta è dovuta ai sensi dei
già richiamati art. 19 comma 9 del Regolamento Agenti e punto V del Codice di Condotta
Professionale.
Peraltro anche qualora fosse stato applicabile il Regolamento Agenti precedentemente
vigente (quello approvato con C.U. n. 51 del 4/1/2007) la condotta tenuta dal Petrucchi
sarebbe stata ugualmente sanzionabile alla luce dell’art. 18 comma 2.
Palesemente priva di pregio è la tesi difensiva secondo la quale l’obbligo di trasmettere
documentazione sarebbe limitato a taluni documenti scelti discrezionalmente dall’agente
obbligato. E’ ovvio che la scelta della documentazione necessaria per le indagini non può
che spettare all’organo inquirente, che altrimenti vedrebbe irrimediabilmente
compromessa la propria capacità investigativa.
Anche le violazioni ascritte nel secondo capo di incolpazione a carico del Petrucchi
appaiono certamente sussistenti.
Ricordiamo che l’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art 12 del Regolamento FIGC
all’epoca vigente e l’art. 19 dell’attuale Regolamento FIGC impongono all’agente di
rispettare gli statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della
FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali. Peraltro l’art. 1, comma 1, CGS
impone ad ogni soggetto che svolge attività rilevante per l’Ordinamento federale
l’osservanza di tutti gli atti e le norme federali. In buona sostanza la violazione di qualsiasi
norma federale costituisce illecito disciplinarmente rilevante per tutti i soggetti che
svolgono attività in ambito federale.
Il Petrucchi ha certamente violato la normativa federale sotto vari profili. Non solo non ha
utilizzato il modulo prescritto per ottenere il mandato in questione ma non ha neppure
depositato alcun mandato scritto presso i competenti organi federali.
Il Regolamento agenti impone infine che il mandato debba essere conferito personalmente
all’agente che può organizzare la sua attività imprenditorialmente. La Pluriel Limited
esercita attività di impresa e quindi il Petrucchi poteva certamente organizzarsi con questa
modalità operativa. Il mandato a lui conferito avrebbe dovuto però essere rilasciato non già
alla Società bensì alla persona fisica anche al fine di rendere immediatamente percepibile
chi fosse l’agente (che non può celarsi dietro fantasiose denominazioni) e che non
ricorressero situazioni di incompatibilità.
Come già detto in questa delicata materia che coinvolge molteplici aspetti, anche fiscali, il
rigore formale è essenziale e costituisce l’unica garanzia di trasparenza e di regolarità
amministrativa.
Per quanto attiene le incolpazioni rivolte al Lotito ed alla Società SS Lazio va
preliminarmente sgomberato il campo dall’eccezione preliminare sollevata nella memoria
depositata dal difensore dei deferiti. La semplice lettura dell’art. 20 del Regolamento
Agenti approvato con il C.U. 50 del 4/1/07 rende evidente che tale norma si riferisce solo
14
alle violazioni previste dall’art. 16 del Regolamento stesso. Peraltro il trasferimento del
calciatore Cruz, svincolato per scadenza contrattuale con una Società italiana, non può
neppure essere considerato un trasferimento internazionale. L’eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dai deferiti è quindi infondata.
Appare certamente illegittimo il rifiuto opposto dal Lotito alla richiesta di documentazione
avanzata dalla Procura Federale con racc. A.R. 15/12/2010. A tale richiesta i deferiti
hanno replicato con la racc. A.R. 24/12/2010 nella quale non solo si lamentava l’esiguità
del termine concesso per la produzione dei documenti richiesti, ma si opponeva anche un
arrogante espresso rifiuto sulla base della “vastità e genericità della richiesta” che avrebbe
asseritamente costituito “un’indagine esplorativa”. Contrariamente a quanto sostenuto dai
deferiti la richiesta della Procura era precisa e circostanziata e non lasciava adito a dubbi
interpretativi. Ad abundantiam si rileva che nessuna norma vieta alla Procura (né ad altri
organi federali come ad esempio la Co.Vi.So.C.) di compiere indagini esplorative. Non è
comunque questo il caso. L’eventuale copiosità della documentazione da inviare ed il
dedotto periodo festivo avrebbe potuto giustificare un ritardo nell’assolvimento dell’obbligo
non certo il rifiuto di adempiere che costituisce invece un’evidente violazione dell’art. 8
comma 1 del CGS con la conseguente applicazione della sanzione prevista dal comma 10
del medesimo art. 8 CGS.
Per quanto attiene il mandato rilasciato dal Lotito in favore della Società Pluriel Limited,
valgono le considerazioni sopra esposte in ordine alla necessità che il mandato sia
conferito personalmente all’agente nonchè all’utilizzo dei moduli all’uopo predisposti. Non
c’è dubbio infatti che il mandato rilasciato dal Lotito sia stato conferito direttamente alla
Pluriel Limited anziché al Petrucchi in palese violazione della normativa vigente.
Identiche argomentazioni conducono a ritenere sussistente anche la violazione contestata
al terzo ed al quinto capo di incolpazione a carico del Lotito. Il deferito nel corso
dell’audizione del 26/3/2010, ha infatti ammesso pienamente che il contratto con il
calciatore Cruz avvenne grazie all’intervento della Società Van Dijk B.V. alla quale aveva
rilasciato mandato, contraddicendo espressamente quanto sostenuto in proposito nella
memoria difensiva che sul punto si rivela infondata proprio alla luce delle dichiarazioni
rese dal Lotito, che il 26/3/2010 ha ricostruito minuziosamente le modalità con le quali
venne concluso il contratto con il calciatore Cruz. Anche in questo caso, quindi, è stata
elusa la norma che impone che il mandato debba essere rilasciato personalmente ad un
agente regolarmente licenziato.
Il mandato rilasciato direttamente alla Società Van Dijk B.V. viola la normativa vigente
anche sotto un altro profilo. Infatti, come questa Commissione ha già avuto modo di
affermare, l’attività c.d. di scouting è riservata a soggetti in possesso della qualifica di
Direttori sportivi. E’ palesemente inconsistente la tesi difensiva secondo la quale l’incarico
in questione sarebbe sanzionabile se conferito ad un tesserato non in possesso della
qualifica di Direttore Sportivo mentre potrebbe essere liberamente conferito ad un non
tesserato. Anche a prescindere dalla palmare illogicità di tale interpretazione, è evidente
che, secondo la normativa impropriamente richiamata nella memoria difensiva, l’esercizio
senza titolo delle attività indicate dall’art. 1 del Regolamento dell’Elenco speciale dei
Direttori sportivi da parte di un non tesserato comporta per il non tesserato il divieto ad
essere iscritto all’Elenco Speciale per un periodo da uno a tre anni, ma per il tesserato che
15
ha conferito l’incarico costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi dell’art. 1,
comma 1 del CGS.
Tutte le violazioni contestate ai deferiti devono quindi ritenersi provate.
La Società SS Lazio ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS risponde a titolo di responsabilità
diretta per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.
Sanzioni congrue, tenuto conto della pena minima edittale prevista dall’art. 8, comma 10,
CGS, dell’obiettiva gravità dei fatti, del numero delle violazioni da ritenersi riunite dal
vincolo della continuazione, appaiono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 (dieci) per Claudio Lotito,
sospensione della licenza per mesi 7 (sette) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00)
per Riccardo Petrucchi, ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00) per la Società SS
Lazio Spa.
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
“”
Pubblicato in Roma il giorno 26 Aprile 2012
Il Segretario Federale Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete
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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #13 : Giovedì 26 Aprile 2012, 20:11:24 »
la forma e la sostanza ci sono manca solo la puzza
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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #14 : Giovedì 26 Aprile 2012, 21:06:40 »
Io ci capisco poco. Capisco soltanto che Lotito sta sempre in mezzo.

Offline giangoverni

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #15 : Giovedì 26 Aprile 2012, 21:14:15 »
Francamente mi dispiace per gli 80.000 euro a carico della Lazio.

Offline CeiZanettiGarbuglia

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #16 : Giovedì 26 Aprile 2012, 21:29:47 »
Io ci capisco poco. Capisco soltanto che Lotito sta sempre in mezzo.

Non solo Lotito, tutto ciò che è Lazio, dai giocatori a Lotito. Pensa solo che campagna avremmo dovuto subire se un nostro giocatore avesse sputato ad un avversario, e invece tre giornate di squalifica e tutti zitti. (con la prova televisiva non potevano esimersi). Tu pensi che la procedura fraudolenta usata da Lotito l'abbia inventata lui? e che le altre società si comportino diversamente? Zamparini ha detto che debbono squalificare tutti i presidenti.
Poi, che Lotito si sia creato una miriade di nemici in ogni dove, è cosa nota, e la paga, purtroppo, di rflesso la paghiamo anche noi tifosi.
Non sono tifoso di una squadra, sono Laziale!

Offline fabryl83

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #17 : Giovedì 26 Aprile 2012, 21:32:58 »
Non solo Lotito, tutto ciò che è Lazio, dai giocatori a Lotito. Pensa solo che campagna avremmo dovuto subire se un nostro giocatore avesse sputato ad un avversario, e invece tre giornate di squalifica e tutti zitti. (con la prova televisiva non potevano esimersi). Tu pensi che la procedura fraudolenta usata da Lotito l'abbia inventata lui? e che le altre società si comportino diversamente? Zamparini ha detto che debbono squalificare tutti i presidenti.
Poi, che Lotito si sia creato una miriade di nemici in ogni dove, è cosa nota, e la paga, purtroppo, di rflesso la paghiamo anche noi tifosi.
si ma qui le condanne riguardano lui che lo facciano tutti è una supposizione, che poi uno che fa sempre la morale agli altri così limpido non è mi fa ridere

POMATA

Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #18 : Giovedì 26 Aprile 2012, 21:56:29 »
Segnali mafiosi, il calcio italiano è in mano a delinquenti.

Offline giangoverni

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Re:Figc: 10 mesi di squalifica a Lotito
« Risposta #19 : Giovedì 26 Aprile 2012, 22:01:54 »
 
Segnali mafiosi, il calcio italiano è in mano a delinquenti.

Cioè i condannati o i giudici?
Ma a noi che ci frega se Lotito non va in giro a litigare con tutti per dieci mesi? Forse è meglio che rimanga a Villa San Sebastiano a fare il suo lavoro di maggiore azionista.
Il problema si riproporrà quando saranno trascorsi i 10 mesi di squalifica. :D :D ;D