Autore Topic: Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?  (Letto 46822 volte)

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #320 : Lunedì 22 Ottobre 2012, 17:05:26 »
Leggo dei disagi di molti netter, cose purtroppo che toccano tutti.
Ci si chiede cosa spinge all'ottimismo per un futuro migliore da questo punto di vista.

Una nuova classe politica capace di interpretare al meglio i bisogni dei cittadini?

Una classe imprenditoriale capace di coniugare impresa e soluzione dei disagi dell'utenza?

Difficile essere ottimisti su questi versanti.

Per tutto questo servirebbe
visione, una politica forte e un management di alto livello. Non abbiamo nessuno dei tre.

tutto questo effettivamente e attualmente, da queste parti non c'è.
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Offline MagoMerlino

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #321 : Martedì 23 Ottobre 2012, 00:01:34 »
Vabbè, ci riprovo, ma temo sia inutile...

Se parli di stadio è un conto, se parli di struttura commerciale è un'altra.

Tra l'altro "visitare" lo stadio per i trofei o il museo, se il tuo scopo è quello, ci vai anche a casa del diavolo.

O pensi che i vari stadi ubicati in Europa siano tutti a 3 mm dalla metro/treno/autobus? La Tiberina non è che a 7 km di distanza...basta una navetta, un parking per i taxi et voilà!
Ma ci riprovi cosa?
Non sono io che parlo di palazzine e centri commerciali, parlo di stadio e strutture accessorie. Di stadio fruibile h 24, 7 giorni su 7. Come in tutte le maggiori città d'Europa.
Non devo spiegarti io la situazione europea, fattela spiegare da chi ha visitato i maggiori stadi europei, per capire il livello di collegamento.
La tiberina non è che a 7 km da cosa? Cosa esiste a 7 km dalla Tiberina, per farla sembrare raggiungibile? Se sulla Tiberina si formano 3 km di fila indiana ci impieghi due ore per percorrerli.
Le navette? Forse sul fiume. 
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Offline disabitato

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #322 : Martedì 23 Ottobre 2012, 00:21:38 »
madrid: metro sotto il culo
milano: metro ad una distanza umana + tram
brema: ci sono arrivato a piedi
sofia: mi pare in taxi.. ma non ricordo eccellenze infrastrutturali
barcellona: metro
Londra: ne vogliamo parlare sul serio? Wembley (l'"olimpico" di londra) ha quattro fermate di metro sotto le tribune
salisburgo: ci sono andato a piedi
new york: metro sotto al culo
minneapolis: metro di superficie che collega aeroporto-stadio football-centro città e vari quartieri
firenze: stazione campo marte vicina allo stadio
napoli (... e dico napoli..): metro e treno vicino lo stadio
torino (juve): treno + 15 min a piedi


in tutte queste città, quando una struttura è obsoleta, la tirano giù e non hanno i pronipoti dell'architetto che cacano il cazzo.

de che stamo a parla'?
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zorba

Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #323 : Martedì 23 Ottobre 2012, 07:27:19 »
(ilfattoquotidiano.it)

(di Lorenzo Vendemiale)

“E’ un favore a Lotito, Zamparini e De Laurentiis”: Il Pd contro la legge sugli stadi

Roberto Della Seta, capogruppo democratico della Commissione Ambiente e territorio, ha annunciato che il suo partito voterà contro il ddl a Palazzo Madama: "Nasce per aiutare il calcio italiano e favorire la costruzione degli stadi di proprietà ma di fatto avalla una serie di abusi e di speculazioni edilizie"

Sono passati oltre tre anni da quando la legge per “la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi” fu approvata al Senato. Adesso, dopo una gestazione pachidermica in Commissione Cultura alla Camera, è tornata a Palazzo Madama per il via libera definitivo. Ma forse la cosiddetta ‘Legge sugli stadi‘ non è mai stata tanto lontana dal traguardo. Il Pd ha deciso che non la voterà. Almeno non nella forma in cui è passata alla Camera. Ed è pronto a dare battaglia contro i passaggi più discussi dove si anniderebbe il rischio di speculazioni edilizie.

“Questo testo fa schifo. Ed è pericoloso”, tuona senza mezzi termini Francesco Ferrante, senatore Pd che segue da vicino la questione. Roberto Della Seta, Capogruppo della Commissione Ambiente e territorio, spiega a ilfattoquotidiano.it la posizione ufficiale del partito: “Il disegno di legge oggi tradisce completamente il suo obiettivo dichiarato: nasce per aiutare il calcio italiano e favorire la costruzione degli stadi di proprietà ma di fatto avalla una serie di abusi. E’ contraria a tutti i nostri principi in tema di sviluppo del territorio e tutela dell’ambiente. Per questo la linea del gruppo del Pd al Senato e della Presidente Anna Finocchiaro è che la legge così com’è noi non la voteremo”.

Al centro del dibattito sono i soliti punti, su cui si discute ormai da mesi: la possibilità di costruire a corollario dell’impianto sportivo senza limiti di cubatura o tipologia; le procedura di assegnazione diretta del terreno e dei lavori; la capienza degli stadi; la tutela dei vincoli urbanistici. Così il Pd nelle scorse settimane ha presentato ben 26 emendamenti (dieci i firmatari totali: Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Perduca, Poretti, Ranucci, Filippi). Un attacco diretto al disegno di legge in tutti i suoi passaggi essenziali. Altri 17, di contenuto sostanzialmente analogo, ne ha presentati l’Idv (Giambrone, Bugnano, Pardi). Fossero approvati, il risultato sarebbe di smontare il testo approvato alla Camera: realizzare nuovi stadi resterebbe certo possibile ma non sarebbe più il grande affare che i costruttori si aspettano.

Il vero nodo, comunque, è l’edilizia residenziale: per il Pd la prospettiva che insieme allo stadio sorgano interi nuovi quartieri in deroga alle ordinarie procedure di costruzione è inaccettabile. Ferrante è categorico a riguardo: “Molti parlano a sproposito della questione, dicono che il Pd vuole affossare la legge. Non è così: noi siamo favorevoli alla realizzazione di impianti di proprietà. Ma qui gli stadi sono solo il ‘cavallo di Troia’ per legalizzare clamorose speculazioni di cui noi non vogliamo essere complici. Si tratta di un regalo della politica a poche persone che hanno un nome ed un cognome”. Che Della Seta non ha paura di fare: “Si sa chi sono i presidenti di società calcistiche interessati a grandi speculazioni col pretesto del nuovo stadio: in primis Lotito della Lazio, ma anche gli americani della Roma, De Laurentiis del Napoli, Zamparini del Palermo”.

Adesso è il momento della quiete prima della tempesta. Gli emendamenti devono ricevere il nulla osta dalla Commissione bilancio, che però è impegnata e ancor di più lo sarà nei prossimi giorni con la Legge di stabilità. L’intenzione di accelerare c’è, ma sarà impossibile farlo nell’immediato. C’è tempo dunque per le manovre: si cerca un accordo, soprattutto con il Pdl. Una fonte interna al partito rivela che in cambio dell’eliminazione dal documento di ogni riferimento all’edilizia residenziale il Pd sarebbe pronto a far cadere tutti gli altri emendamenti. Ci sarebbe poi anche un piano B: se ciò non fosse in alcun modo possibile, il Pd punterebbe ad inserire un vincolo di volumetria per le costruzioni a corollario dello stadio; o magari l’obbligo di passare per una gara d’appalto. La linea, comunque, è quella di rifarsi alle normative europee, che per la realizzazione di impianti sportivi permettono l’assegnazione diretta di terreno e lavori al soggetto proponente, per edifici di tutte le tipologie tranne che residenziali. Anche perché questo significherebbe avere una carta in più da giocare: “Se anche la legge dovesse passare potremmo impugnarla davanti alla Corte Europea“, minaccia Ferrante.

I margini per trovare un compromesso sono oggettivamente ristretti: la legge interessa molto proprio in virtù di certi aspetti. E il Pd non ha intenzione di fare sconti, anzi. “Fosse per me questa legge dovrebbe morire in Senato”: le parole di Della Seta non lasciano adito a dubbi. E il senatore rincara la dose, con riferimento anche alle dinamiche interne al partito: “E’ un tema che muove grandi appetiti. E siamo consci che la Camera ha approvato il testo all’unanimità: forse i nostri colleghi hanno un po’ sottovalutato la questione. Ma adesso vigileremo affinché in Commissione non ci siano colpi di mano e tutti i membri del Pd, anche chi in passato ha difeso questa legge, rispettino il mandato ricevuto dalla Presidenza”. Verosimile, quindi, che si arrivi in Aula . Lì i voti contrari del Pd non basterebbero da soli per bocciare la legge. Ferrante, però, si mostra sicuro: “Non credo che saremo da soli: l’Idv dovrebbe appoggiarci e sono convinto che anche pezzi di altri gruppi potrebbero votare con noi…”. La conta finale è una prospettiva concreta. In Senato si affilano le armi: presto sulla legge sugli stadi sarà guerra. Di trincea.

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #324 : Martedì 23 Ottobre 2012, 10:17:59 »
(ilfattoquotidiano.it)

(di Lorenzo Vendemiale)

“E’ un favore a Lotito, Zamparini e De Laurentiis”: Il Pd contro la legge sugli stadi
(...)





Ah Ah Ah. E poi dice che uno si butta a sinistra!
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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #325 : Martedì 23 Ottobre 2012, 10:43:25 »
Non ci credo che a Roma non esistano due aree (vabbè per quelli c'è Testa di cane che basta ed avanza) all'interno del G.R.A per costruire lo stadio con gli annessi e i connessi, facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici.

Offline MagoMerlino

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #326 : Martedì 23 Ottobre 2012, 12:36:41 »
Non ci credo che a Roma non esistano due aree (vabbè per quelli c'è Testa di cane che basta ed avanza) all'interno del G.R.A per costruire lo stadio con gli annessi e i connessi, facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici.
Certo che esistono, ce ne sono anche alcune da riconvertire, come è stato fatto per le ex caserme.
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Offline DinoRaggio

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #327 : Martedì 23 Ottobre 2012, 13:12:37 »
Spot the difference:

(ilfattoquotidiano.it)

(di Lorenzo Vendemiale)

“E’ un favore a Lotito, Zamparini e De Laurentiis”: Il Pd contro la legge sugli stadi

“Si sa chi sono i presidenti di società calcistiche interessati a grandi speculazioni col pretesto del nuovo stadio: in primis Lotito della Lazio, ma anche gli americani della Roma, De Laurentiis del Napoli, Zamparini del Palermo”.

"Al centro del dibattito sono i soliti punti, su cui si discute ormai da mesi: la possibilità di costruire a corollario dell’impianto sportivo senza limiti di cubatura o tipologia; le procedura di assegnazione diretta del terreno e dei lavori; la capienza degli stadi; la tutela dei vincoli urbanistici."

Non ho letto la legge, ma mi sembra strano che non ci siano limiti alla cubatura e tipologia delle costruzioni intorno allo stadio. Vabbe' che poi basterà una parola da Unicredit o uno dei 500 membri del Cacca Club Montecitorio a far cambiare idea a Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Perduca, Poretti, Ranucci, Filippi. Ma D'Alema lo sa? E Uolter che dice?
E ra gisumin all'ùart!

La serie A è un torneo di limpidezza cristallina, gli arbitri non hanno alcunché contro la Lazio e si distingueranno per l'assoluta imparzialità, non ci saranno trattamenti di favore o a sfavore nei confronti di alcuno. Sarà un torneo di una regolarità esemplare. (19-8-2016)

Offline disabitato

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #328 : Martedì 23 Ottobre 2012, 17:28:01 »
ma qualcuno ha modo di recuperare il testo della proposta di legge?
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baol

Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #329 : Martedì 23 Ottobre 2012, 17:50:19 »
ma qualcuno ha modo di recuperare il testo della proposta di legge?

forse questa ?

http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/70875

Offline sassoxsasso

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R: Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #330 : Martedì 23 Ottobre 2012, 18:04:30 »
Gajardo per andare allo stadio bisogna prendere l'autostrada, come per andare a Firenze.... giocheremo sempre in trasferta... almeno per andare a Firenze c'è opzione treno, invece per la Tiberina chi è senza macchina, s'attacca...

Magari dei bei bus con snodo dalla stazione termini.


Questo messaggio é figlio di android!

"La Lazialità non te la può togliere nessuno. O ce l’hai o non ce l’hai. Evidentemente tu non ce l’avevi.

Offline fish_mark

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #331 : Martedì 23 Ottobre 2012, 18:19:12 »
ma qualcuno ha modo di recuperare il testo della proposta di legge?

Questo è il testo attualmente all'esame del Senato.
Buona lettura.



Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Capo I
NORME GENERALI
Articolo 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Articolo 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze;
b) «evento»: l'evento sportivo anche costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;
c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, comprendente oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo;
d) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;
e) «soggetto proponente»: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;
f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complesso multifunzionale.

Capo II
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

Articolo 3.
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).
1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:
a) su iniziativa del soggetto proponente;
b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.
2. L'individuazione delle aree deve essere supportata con oneri e a cura del soggetto proponente da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione. Entro novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, i competenti uffici comunali ne valutano il contenuto e, in caso di valutazione favorevole, invitano il soggetto proponente a presentare, ai fini della sua approvazione in Conferenza di servizi, ai sensi del successivo comma 3, il progetto definitivo dell'intervento, corredato degli elaborati grafici e cartografici e delle relazioni necessarie.
3. La giunta comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo, assolto l'onere di pubblicità-notizia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto della normativa regionale in materia, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che deve concludersi entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo. Gli oneri derivanti da eventuali procedure espropriative conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono a carico del soggetto proponente. I pareri e gli altri atti di assenso comunque denominati delle Autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nella Conferenza di servizi, nei modi e nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti variazioni dello strumento urbanistico e non vi sia espresso diniego della regione in ordine alla variante, il verbale conclusivo della Conferenza è trasmesso al sindaco che lo sottopone al consiglio comunale nei successivi trenta giorni. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area, ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta, tenendo conto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere e in materia di appalti. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima, redatta dall'Agenzia del Territorio. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

Articolo 4.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).
1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;
c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;
d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, nel pieno rispetto della normativa vigente;
e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione;
f) fruibilità degli spazi per le persone disabili.
2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
c) massima adattabilità alle riprese televisive;
d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo;
e) l'uso di tecnologie innovative di produzione di energie alternative e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

Capo III
RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

Articolo 5.
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).
1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, acquisita una apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio, può cedere, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale previsti dalla vigente normativa in materia di appalti, a titolo oneroso con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Il soggetto titolare dell'impianto definisce comunque la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
3. L'acquirente, oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati. Il soggetto titolare del diritto di superficie sugli impianti sportivi per un periodo maggiore di dieci anni è tenuto a garantire il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito.
4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.
7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 6.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.
2. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

Articolo 7.
(Norma transitoria).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #332 : Martedì 23 Ottobre 2012, 18:22:05 »
Il testo precedente è stato approvato dalla camera nel 2012.

Questo era il testo approvato dal Senato nel 2009.

—-
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, attraverso la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative, ha lo scopo di favorire e di incentivare, mediante un Piano triennale di intervento straordinario, la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti in cui si sono disputati gli eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell’intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell’interesse della collettività, la sicurezza degli impianti e degli stadi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l’immagine dello sport in vista della candidatura dell’Italia per l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «stadio»: l’impianto sportivo, purché di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e di 7.500 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell’evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all’interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all’interno dell’impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l’eventuale sede legale e operativa, il museo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;
b) «evento»: l’evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell’impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell’altro soggetto in qualità di ospite;
c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente lo stadio, anche unitamente ad altri impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla fruibilità del complesso medesimo, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali tali da valorizzare ulteriormente il complesso, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;
d) «società sportiva»: la società sportiva o associazione sportiva costituita ai sensi degli articoli 10 e seguenti della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
e) «soggetto proponente»: la società sportiva ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo stadio ovvero per il conferimento del diritto d’uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni, e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell’accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l’attivazione dell’accordo di programma di cui all’articolo 4, comma 3;
f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo stadio o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stadio oggetto di ristrutturazione.

CAPO II
INTERVENTI STRAORDINARI
Art. 3.
(Piano triennale di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministro per il turismo, sentiti i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione degli stadi stessi in complessi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli stadi e complessi multifunzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell’interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo. Il Piano triennale di intervento straordinario include il progetto relativo all’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di contributi destinati all’abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo nel quale confluiscono il contributo di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Istituto per il credito sportivo stipulano una convenzione al fine di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.
4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all’articolo 4, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell’accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l’indicazione degli oneri finanziari complessivi.
5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione e di definizione del Piano triennale di intervento straordinario.


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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #333 : Martedì 23 Ottobre 2012, 18:24:50 »
Questa è la restante parte del testo approvato dal Senato nel 2009




Capo III
REALIZZAZIONE DI NUOVI STADI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI
Art. 4.
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi stadi o di nuovi complessi
multifunzionali)
1. L’individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo stadio ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:
a) su iniziativa del soggetto proponente;
b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di uno stadio o di un complesso multifunzionale nell’ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.
2. L’individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, e del piano finanziario con l’indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.
3. Il sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente concludersi entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga, peraltro, a quanto disposto dall’articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l’accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dalla giunta comunale entro trenta giorni. All’attuazione dell’accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179. Resta impregiudicata comunque l’applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. All’accordo di programma partecipa in ogni caso il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competente ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. In deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l’accordo di programma di cui al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel caso in cui l’area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale fosse di proprietà del comune, una volta attribuita l’idonea destinazione urbanistica, il comune può concedere, a titolo oneroso, l’area in questione, ovvero cedere, sempre a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente della effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall’Agenzia del territorio competente. Nella procedura di cessione trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell’Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l’assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
Art. 5.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali)
1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli stadi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:
a) garantire l’equilibrio economico e finanziario della gestione dello stadio o, se inserito, del complesso multifunzionale;
b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;
c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;
d) garantire la massima sicurezza degli stadi, tenuto conto della normativa vigente.
 
 
2. Nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l’altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:
a) diversificazione delle attività all’interno della struttura;
b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
c) massima adattabilità alle riprese televisive;
d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all’interno dello stadio.
 
Capo IV
RISTRUTTURAZIONE
E PRIVATIZZAZIONE DEGLI STADI ESISTENTI
Art. 6.
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistenti
o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali)
1. Al fine di favorire concretamente un’adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli stadi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell’Agenzia del territorio competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant’anni, relativi agli stadi, alle società sportive, che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l’uso prevalente. Nella procedura di inserimento nel patrimonio disponibile ai fini della cessione dei diritti reali di cui al presente comma, trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell’Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l’assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente allo stadio, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
3. L’acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l’uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati.
4. Nell’atto di cessione dello stadio ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare, in applicazione di quanto disposto dal citato articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le destinazioni d’uso, anche in variante alle destinazioni d’uso esistenti, degli stadi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l’utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli stadi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull’area interessata, in modo da garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
5. Le opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d’uso previste ai sensi del comma 4 ed iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere con la deroga prevista dall’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l’ampliamento dell’area su cui gli stadi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall’acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.
Capo V
NORME COMUNI
Art. 7.
(Misure per favorire l’attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti)
1. I soggetti proponenti che procedono ad interventi di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, ovvero di ristrutturazione e trasformazione di stadi già esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, alle agevolazioni erogate dall’Istituto per il credito sportivo ai sensi della disciplina vigente, ivi compresi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché a contributi erogati dalle regioni, dalle aree metropolitane e dai comuni, nel cui territorio sono ubicati gli stadi, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.
2. Al fine dell’attribuzione dei contributi di cui all’articolo 3, fra i progetti di costruzione di complessi multifunzionali o di ristrutturazione e di trasformazione di stadi già esistenti sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di complessi multifunzionali destinati ad essere utilizzati durante l’intero anno e per eventi anche sociali e culturali che abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, che creino nuova occupazione nel territorio e che prevedano l’uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica a favore del territorio su cui è ubicato lo stadio.
Art. 8.
(Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)
1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli stadi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 22, dopo le parole: «una quota» sono inserite le seguenti: «dello 0,5 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all’articolo 24»;
b) il comma 2 dell’articolo 22 è abrogato;
c) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori) – 1. L’organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l’attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all’articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all’articolo 22; 7,5 per cento all’organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1 per cento all’organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 1 per cento all’organizzatore delle competizioni dilettantistiche.»;
d) al comma 5 dell’articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»;
e) al comma 6 dell’articolo 27 dopo le parole: «articoli 22» sono soppresse le parole: «, comma 2,».
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
 
 
 
 
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #334 : Martedì 23 Ottobre 2012, 19:24:14 »
In che modo la legge attualmente in discussione sarebbe un favore a lotito? Visto che il testo del 2009 apriva esplicitamente all'edilizia residenziale?
DISCLAIMER: durante la scrittura di questo post non è stata offesa, ferita o maltrattata nessuna categoria di utenti o nessun utente in particolare. Ogni giudizio su persone, cose o utenti rimane nella mente dello scrivente e per questo non perseguibile.

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #335 : Martedì 23 Ottobre 2012, 20:13:24 »
In che modo la legge attualmente in discussione sarebbe un favore a lotito? Visto che il testo del 2009 apriva esplicitamente all'edilizia residenziale?

a Lotito non piacciono "quelle quattro righe" che riconfermano la vigenza dei vincoli vari in tema di edificabilità.
DI fatto la legge così come è predispone soltanto una procedura dedicata in tema di stadi.
Ma oggi siamo all'ultimo giro della legislatura e il tema stadi non sembra scaldare il cuore degli italiani, elettori, contribuenti ed anche tifosi.
Natale è alle porte. Si chiude il sipario.
Se ne riparlerà nella prossima legislatura.
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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #336 : Martedì 23 Ottobre 2012, 20:19:07 »
a Lotito non piacciono "quelle quattro righe" che riconfermano la vigenza dei vincoli vari in tema di edificabilità.
Allora ci sono "quattro righe" che impongono vincoli all'edificabilità, dispiacendo Pallotta, Zamparini, Lotito e De Laurentiis, e smentendo Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Perduca, Poretti, Ranucci, Filippi?
E ra gisumin all'ùart!

La serie A è un torneo di limpidezza cristallina, gli arbitri non hanno alcunché contro la Lazio e si distingueranno per l'assoluta imparzialità, non ci saranno trattamenti di favore o a sfavore nei confronti di alcuno. Sarà un torneo di una regolarità esemplare. (19-8-2016)

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Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #337 : Mercoledì 24 Ottobre 2012, 08:46:25 »
Ma ci riprovi cosa?
Non sono io che parlo di palazzine e centri commerciali, parlo di stadio e strutture accessorie. Di stadio fruibile h 24, 7 giorni su 7. Come in tutte le maggiori città d'Europa.
Non devo spiegarti io la situazione europea, fattela spiegare da chi ha visitato i maggiori stadi europei, per capire il livello di collegamento.
La tiberina non è che a 7 km da cosa? Cosa esiste a 7 km dalla Tiberina, per farla sembrare raggiungibile? Se sulla Tiberina si formano 3 km di fila indiana ci impieghi due ore per percorrerli.
Le navette? Forse sul fiume.

Vabbè è inutile.

La Tiberina è a 7km dalla metro FM1, c'è una autostrada con 2 uscite, Settebagni e Castelnuovo di Porto....ma per te è irraggiungibile, si passa solo per la Tiberina...

Certo che esistono, ce ne sono anche alcune da riconvertire, come è stato fatto per le ex caserme.

Si, e te le danno a te? Le aree dentro il GRA sono tutte prese!!!

Per dire, in tanti citano l'ex aeroporto di Centocelle.

SCORDATEVELO!!!

Ci stanno speculando i militari, non molleranno l'osso MAI!!!
Polisportiva SS LAZIO, l'unica squadra a Roma che vince invece di chiacchierare!!

feiez

Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #338 : Mercoledì 24 Ottobre 2012, 09:19:00 »
Abbandonati, fatiscenti e in rovina La triste fine del Flaminio e del Tre Fontane   

Due strutture sportive simbolo della capitale cadute in disgrazia. Lo stadio,fino all'anno scorso tempio del rugby , è ormai in rovina: la piscina è chiusa da tempo, la palestra di scherma cade a pezzi. A Roma sud quello che avrebbe dovuto essere il centro dello sport paraolimpico, ora è un ammasso di sterpaglie e rifiuti di ogni genee. Da sette anni si attende la partenza dei lavori. Forse, nelle prossime settimane...

ROMA - C'erano una volta lo stadio Flaminio e il "Tre Fontane". A Roma. Due strutture storiche uno nella zona Nord, uno a Sud. Il primo sarebbe dovuto diventare la città del rugby, il secondo la città dello sport paralimpico. Il condizionale è d'obbligo, perché quando c'è stato da mettere le mani - e i soldi - sulle strutture, federazioni, Coni e Comune hanno iniziato a fare lo "scaricabarile". Così il Flaminio oggi in pratica è un moribondo, mentre il Tre Fontane è morto. E le immagini parlano chiaro.

Il Flaminio, di proprietà del Comune ma in gestione alla Coni servizi spa, opera di Pier Luigi Nervi (per qualsiasi intervento occorre coinvolgere la fondazione Nervi nella fase decisionale), è stato inaugurato nel 1959 come impianto polifunzionale, con uno stadio da 40mila posti, piscina, palestre per la scherma, lotta-pesisistica e ginnastica. Diventato il tempio del rugby e del Sei Nazioni dal 2000, è caduto in disgrazia lo scorso anno, quando la manifestazione è stata spostata all'Olimpico, capace di ospitare ben più dei 30mila spettatori che oggi può accogliere il Flaminio, secondo le nuove norme sulla sicurezza.

L'intenzione non era quella di abbandonarlo a se stesso, bensì di lavorarci sopra per farlo diventare la cittadella del rugby, ampliando lo stadio a 42mila posti e ristrutturando palestre e piscina. Il Comune ha stanziato circa 2 milioni di euro per la riqualificazione della parte antistante dello stadio, i lavori sono iniziati lo scorso anno ma si sono subito interrotti perché durante gli scavi è riaffiorata una necropoli romana, la più estesa di Roma dopo quelle dell'Isola Sacra e del Vaticano. Un vero tesoro. Abbandonato a se stesso. E sepolto da erbacce e rifiuti. Persino il cartellone che illustra i lavori e caduto in terra, scolorito dalle intemperie.

Lo stadio è praticamente in rovina: la piscina è chiusa da tempo, la palestra di scherma cade a pezzi ed è stata spostata, arrangiata, all'ingresso dell'area destinata agli uffici. Negli spogliatoi non c'è nemmeno l'acqua calda. Resiste la palestra della lotta. Lo stadio è deserto, c'è un solo dipendente per l'intero impianto. Intorno rifiuti, verde non curato e roulotte. Il tutto a due passi dall'Auditorium.

La Polisportiva Lazio si è offerta di gestire il Flaminio con l'aiuto del Comune, ma le spese sono alte: il delegato allo sport del municipio Alessandro Cochi ha parlato di 700mila euro l'anno di costi di gestione più l'investimento per la ristrutturazione. E in tempi di spending review il Comune non può permetterselo, specialmente se non viene coinvolta la Lazio di Lotito... Ma che fine hanno fatto quei famosi due milioni di euro? E soprattutto perché organizzare manifestazioni come l'Spqr Sport Day di domenica scorsa per avvicinare i bambini allo sport quando poi mancano le strutture pubbliche dove poterle praticare? "La Capitale ha voglia di sport" ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno. "Per questo il messaggio che lanciamo è molto forte e chiaro: nessuno deve essere privato della possibilità di fare sport".

Un altro esempio di mancanza di cultura e visione sportiva è la distruzione del centro sportivo delle Tre Fontane, punto di riferimento per l'atletica leggera di Roma Sud, vicina all'area dedicata al rugby. Qui una volta c'era un'area di 75.000 metri quadrati occupata da una pista di atletica in tennisolite (terra battuta), un pistino coperto di 120 metri, una zona salti coperta e una per i lanci con 5 pedane. C'erano persino dei campi da tennis e da hockey su prato, più uffici e spogliatoi. Un vero paradiso insomma. A luglio del 2006 l'impianto è stato chiuso perché qui doveva realizzarsi il progetto Tre Fontane, la cittadella dello sport paralimpico aperta ai normodotati.
E invece oggi c'è solo un ammasso di sterpaglie e rifiuti di ogni genere. Tutto raso al suolo.

Cosa è successo? Che fine ha fatto il progetto del 2005 tanto caro a Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico e vicepresidente del Coni, e all'allora sindaco Walter 'giornalista ex politico italo-sloveno che copia canzoni altrui (e che porta iella)'? Il Comitato paralimpico (Cip) ottenne la concessione dal Comune nel 2006. "Pancalli ci spiegò il progetto e ci rassicurò che si sarebbe concluso tutto in tre anni, un lotto all'anno. Il primo sarebbe stato proprio quello della pista" spiega Roberto De Benedittis, presidente della società di atletica leggera Acsi Campidoglio Palatino e all'epoca consigliere Fidal Lazio. "Il passaggio di consegne vero e proprio tra Coni Servizi e Cip avviene il primo giugno 2006. Il Cip chiese alla Fidal un affitto di 1.500 euro per giugno, per far svolgere alla federazione le sue attività. Il Comitato pagò strappando la promessa che tutte le strutture esistenti, inerenti all'atletica, sarebbero state a nostra disposizione.

Dopo mesi in cui non si muoveva nulla, finalmente, l'8 ottobre del 2007, in pompa magna, il Sindaco Walter 'giornalista ex politico italo-sloveno che copia canzoni altrui (e che porta iella)', la Ministro dello Sport Giovanna Melandri, il presidente dell'Istituto Credito Sportivo, Andrea Cardinaletti, e Pancalli stesso, posarono la prima pietra del centro". Pietra sepolta e introvabile oggi, tra le macerie. Perché qualcosa il Cip lo ha fatto: ha ottenuto un mutuo di 15 milioni di euro per realizzare il progetto e ha fatto demolire l'impianto esistente. E stop.

Tutto fermo, anche a causa del progetto del Gp di Formula 1 a Roma, che proprio su via delle Tre Fontane e sull'area della cittadella prevedeva i box. Ma qualcosa sembra si sia mosso: "La prossima settimana finalmente consegneremo l'area alla Cpc di Roma, la ditta che ha vinto l'appalto" annuncia Luca Pancalli. "Dal momento in cui inizieranno, i lavori si concluderanno in due anni, come da progetto". Sì, ma a questo punto la domanda da porsi è "quando inizieranno?", visto che i lavori dovevano partire sette anni fa. "È vero ma quella famosa "prima pietra" era in verità la cerimonia di passaggio di consegne dal Coni al Cip. Abbiamo dovuto superare una valanga di burocrazia, dai ricorsi delle ditte appaltatrici alle pratiche per gli scavi sottoposti alla sovrintendenza dei Beni culturali, fino alla riformulazione del progetto in base alle ultime norme antisismiche. Potrei scriverci un libro bianco... E poi, come Cip, abbiamo un mutuo sulle spalle di 15 milioni di euro... Incrociamo le dita che vada tutto per il meglio".
 23 ottobre 201


http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/10/23/news/impianti_sportivi_abbandonati-45147942/?inchiesta=/it/repubblica/rep-it/2012/10/11/news/la_casta_dello_sport-44256641/&ref=HREC1-8

CiPpiripi

Re:Stadio: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare?
« Risposta #339 : Mercoledì 24 Ottobre 2012, 09:42:46 »
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Lo stadio è praticamente in rovina: la piscina è chiusa da tempo, la palestra di scherma cade a pezzi ed è stata spostata, arrangiata, all'ingresso dell'area destinata agli uffici. Negli spogliatoi non c'è nemmeno l'acqua calda. Resiste la palestra della lotta. Lo stadio è deserto, c'è un solo dipendente per l'intero impianto. Intorno rifiuti, verde non curato e roulotte. Il tutto a due passi dall'Auditorium.
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ci sono già delibere che affidano la piscina alla Federnuoto, la palestra della scherma all’Accademia, il pugilato e la ginnastica a società romane.
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questo quanto rispondeva il lazialissimo Cochi al di li a poco dimissionario poi rientrato Buccioni quando lo stesso fece richiesta di concedere il complesso alla polisportiva.

quello, l'assessore, che sogna la Lazio calcio al rudere di nervi.

mi raccomando dategli manforte.