L'equivoco nasce da questo comma del CGS
"Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino
commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle
prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti,
anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha
ignorato."
Quindi si parla di non tesserati e solo di illeciti a vincere. Se, ad esempio, io e calimero facciamo in modo di taroccare a vincere una partita della Lazio, ad esempio corrompendo il portiere della squadra avversaria, la Lazio è presunta responsabile dell'illecito: basterà, in fase di istruttoria, escludere ogni collegamento tra gli autori dell'illecito e la società che ne ha beneficiato, per superare la presunzione di responsabilità: se non esce fuori almeno UNA PROVA che io o calimero abbiamo avuto contatti con tesserati della Lazio, la presunzione è superata. Sempre prove ci vogliono, insomma.
Purtroppo la pessima categoria dei giornalisti sportivi da trent'anni va ripetendo questa fesseria, elaborata in "ne la giustizzia sportiva devi da dimostra' de esse innoscente", il che è una solenne caxxata: per la responsabilità diretta e oggettiva occorrono le prove, per quella presunta, pure.