Autore Topic: Parere legale urgente  (Letto 763 volte)

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leo

Parere legale urgente
« : Martedì 14 Giugno 2011, 11:27:34 »
Mio padre nel mese di gennaio ha avuto un incidente con la sua auto. La responsabilità era sua, è stata fatta la constatazione amichevole e tutto sembrava risolto.
Oggi l'INPS ci comunica, con raccomandata, che ha dovuto pagare l'indennità di malattia all'altra parte e si avvale del diritto di rivalsa nei confronti di mio padre (ex art. 14 della legge 222/84) per un totale di 1200 euro circa.

La raccomandata è inviata sia a mio padre che all'assicurazione.
Mi chiedo: chi deve pagare tale cifra? Questa fattispecie non rientra nei casi in cui è l'assicurazione che copre il danno?

BobCouto

Re:Parere legale urgente
« Risposta #1 : Martedì 14 Giugno 2011, 11:33:06 »
Paga l'assicurazione, naturalmente.

Ho trovato questa

Corte di Cassazione Civile - Sezione III - Sentenza 14 giugno 2006, n. 13753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

..........................omissis.......................

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA Via Achille Papa n. 21, presso lo studio dell’avvocato Gamberini Mongenet Rodolfo, che lo difende unitamente all’avvocato Mario Pagnutti, giusta delega in atti;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore prof. T.F., elettivamente domiciliato in ROMA Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo, difeso dagli avvocati Poti Mario, Manlio Nardi, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 327/01 del Tribunale di Tolmezzo, emessa il 3/10/2001, depositata il 04/10/01; RG. 769/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/06 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Mario Pagnutti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 31 marzo 1999 l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) chiamava in giudizio la Lloyd Adriatico S.p.A. davanti al Giudice di pace di Tolmezzo per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 8.600.000 corrispondente alla quota di indennità di malattia corrisposta dall’INPS al suo assicurato S.B. e non ancora rimborsata all’INPS dalla Lloyd Adriatico S.p.A.. Rilevava l’INPS che il sig. S. era stato coinvolto, nel corso della sua attività lavorativa, in un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) e ascrivibile a colpa concorrente dello S. e del sig. M.M. proprietario dell’autovettura Renault 9 coinvolta nel sinistro e assicurata presso la Lloyd Adriatico.

La Lloyd Adriatico si opponeva alla domanda ritenendo che dalla somma spettante al sig. S. (di cui l’INPS chiedeva l’attribuzione in via surrogatoria) dovessero detrarsi le voci risarcitorie diverse dal mero danno patrimoniale da inabilità temporanea. Il Giudice di pace di Tolmezzo, con sentenza n. 9/2000 del 14/16 febbraio 2000, accoglieva la domanda dell’INPS e condannava la Lloyd Adriatico al pagamento della somma di lire 9.018.033, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo e al pagamento delle spese processuali.

Contro la sentenza di primo grado proponeva appello la Lloyd Adriatico S.p.A. ribadendo che il diritto di surroga dell’INPS doveva essere circoscritto alla somma effettivamente corrisposta a titolo di indennità per inabilità temporanea.

Resisteva all’appello l’INPS rilevando che il sig. S. al momento della sottoscrizione della transazione e della quietanza aveva fatti salvi i diritti dell’INPS e che l’ammontare del danno risarcibile, tenuto conto del concorso di colpa, ammontava alla ben superiore cifra di lire 44.0000.000.

Con sentenza n. 327/2001 del 3/4 ottobre 2001 il Tribunale di Tolmezzo ha respinto l’appello e condannato la S.p.a. Lloyd Adriatico al pagamento delle spese processuali del grado. Nella sua motivazione il Tribunale ha affermato che sebbene debba senz’altro condividersi il principio per cui il diritto di surroga dell’assicuratore sociale incontra il limite della priorità riconosciuta al danneggiato nell’ottenimento del risarcimento del danno alla persona altrimenti non risarcito, tale principio non è operante nella fattispecie per cui si controverte. Infatti dalla documentazione in atti emerge che il danneggiato ha già ottenuto il risarcimento del danno in via transattiva e omnicomprensiva in virtù di un accordo in cui si previde che il Lloyd Adriatico avrebbe tenuto manlevato il sig. S.B. da ogni eventuale richiesta dell’INPS. Il Tribunale ha altresì rilevato che, da parte del Lloyd Adriatico, non era stata avanzata alcuna deduzione istruttoria idonea a quantificare la quota di risarcimento ascrivibile all’indennizzo della inabilità temporanea e ha ritenuto che la richiesta di rivalsa dell’INPS fosse comunque ampiamente ricompresa nella somma riconosciuta come dovuta dall’autore del danno, assicurato dal Lloyd Adriatico.

Ricorre per Cassazione contro la decisione del Tribunale di Tolmezzo la S.p.A. Lloyd Adriatico deducendo due motivi di impugnazione relativi rispettivamente alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1916 e2697 del codice civile [1].

Si difende con controricorso l’INPS.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la Lloyd Adriatico S.p.A. rileva che il giudice di appello ha errato in quanto, oltre a non aver tenuto conto e applicato l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui l’assicuratore sociale non può surrogarsi nel diritto del danneggiato per quei danni alla persona che o non siano coperti dall’assicurazione sociale ovvero, pur astrattamente coperti, non siano effettivamente stati risarciti (Cassazione3a Sezione civile n. 4677 dell’8 maggio 1998 [2]), non ha altresì tenuto conto dell’esistenza di un concorso di colpa; circostanza che comporta la possibilità di esercitare la surroga previdenziale relativa all’indennità di malattia esclusivamente sulla posta risarcitoria relativa al danno patrimoniale da inabilità temporanea, necessariamente decurtata, però, in misura corrispondente al grado di colpa del danneggiato stesso, venendo altrimenti a mancare la capienza per soddisfare la rivalsa previdenziale, con la conseguenza dell’illegittima esposizione del danneggiante e dell’assicuratore ad esborsi superiori rispetto all’entità del danno effettivamente arrecato. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce che, trattandosi di infortunio occorso a lavoratore dipendente, l’onere della prova in ordine alla sussistenza, nell’ambito complessivo del credito risarcitorio, della componente riferibile alla perdita patrimoniale da inabilità temporanea, incombeva non già in capo all’assicuratore del responsabile bensì sull’Istituto previdenziale (Cassazione sezione 3a civile n. 12686 del 16 novembre 1999 e Cassazione 3a civile n. 10697 del 10 ottobre 1995). Nella fattispecie concreta, avendo il Lloyd Adriatico riconosciuto la sussistenza di un danno patrimoniale da inabilità temporanea di entità corrispondente a quella dell’indennità di malattia erogata dall’INPS, la somma attribuibile in via di surroga non poteva superare la metà di detto importo e tale somma in effetti era stata già erogata dal Lloyd all’INPS antecedentemente all’instaurazione del giudizio.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi infondati.

La sentenza del Tribunale di Tolmezzo che costituisce l’oggetto del ricorso per Cassazione ha deciso la controversia sulla base di una specifica attribuzione di efficacia all’accordo transattivo intercorso fra il sig. S. e la Lloyd Adriatico. Sulla base del riscontro della documentazione agli atti (corrispondenza intercorsa fra la Lloyd Adriatico e il legale del sig. S.) il Tribunale ha infatti ritenuto che, all’atto della corresponsione della somma omnicomprensiva di lire 25.000.000, le parti avessero espressamente previsto che la rivalsa eventualmente esercitata dall’INPS per effetto dell’avvenuta attribuzione allo S. dell’indennità di malattia sarebbe gravata esclusivamente sulla Lloyd Adriatico. Coerentemente a tale interpretazione il Tribunale ha quindi ritenuto che in nessun modo l’esercizio del diritto di rivalsa da parte dell’INPS potesse mettere in discussione il principio giurisprudenziale relativo alla impossibilità per l’assicuratore sociale di surrogarsi al diritto del danneggiato per quei danni alla persona che o non siano coperti dall’assicurazione sociale (come ad esempio il danno biologico o morale) ovvero che, seppure astrattamente coperti dall’assicurazione sociale, non siano stati effettivamente risarciti (Cassazione sezione 3 civile n. 4677 dell’8.5.1998[2]). Sempre dall’interpretazione dell’accordo transattivo recepita dal giudice di appello discende l’irrilevanza della determinazione della quota di risarcimento direttamente imputabile all’inabilità temporanea.

Ugualmente il Tribunale di Tolmezzo ha escluso che la rivalsa dell’INPS potesse comportare l’attribuzione di una somma superiore a quella spettante al danneggiato corresponsabile dell’incidente ai sensi dell’articolo 2054 delcodice civile [1]. Correttamente il Tribunale ha ricordato altresì che, secondo il costante e consolidato orientamento della Suprema Corte, l’Istituto assicuratore non è soggetto, in caso di concorso di colpa dell’infortunato, a riduzione della somma, spettante in via di rivalsa, in misura proporzionale al grado del concorso stesso, ma trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile all’infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito (Cassazione sezione lavoro, Sentenza n. 7669 del 20/08/1996, Rv. 499270[3]). Nella specie l’ammontare del risarcimento è stato determinato in via transattiva cosicché non può ritenersi tenuto il giudice a una valutazione del rispetto del predetto limite quantitativo.

Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre Euro 100,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006


leo

Re:Parere legale urgente
« Risposta #2 : Martedì 14 Giugno 2011, 11:36:45 »
Grazie Rob, mi potresti dare il link della sentenza?

(trovata tramite piccola ricerca su google  :)).

BobCouto