Autore Topic: I provvedimenti del Giudice sportivo  (Letto 1122 volte)

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Offline Daniela

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I provvedimenti del Giudice sportivo
« : Martedì 3 Maggio 2011, 17:06:56 »
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SERIE A TIM
Gare del 30 aprile-1-2 maggio 2011 - Sedicesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. BRESCIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS
(pervenuta a mezzo fax alle ore 14.46 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 14° del
primo tempo dal calciatore Davide Zoboli (Soc. Brescia) nei confronti del calciatore Nicola
Pozzi (Soc. Sampdoria);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore bresciano
Zoboli e il calciatore doriano Pozzi, nella zona centrale del campo, venivano a stretto contatto per
colpire di testa in elevazione il pallone. In tale frangente, lo Zoboli portava il braccio sinistro
sopra la spalla destra dell’avversario, colpendone quindi il volto con il gomito.
Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo
Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 15.51 del 2 maggio 201, dichiarava di aver visto l’episodio
e di aver valutato la condotta dello Zoboli “regolare, non punibile né con provvedimento tecnico
né disciplinare”.
E tale valutazione del Direttore di gara, condivisibile nel merito, rende comunque
proceduralmente inammissibile ex art. 35, n. 1.3 CGS la proposta “prova televisiva”.
P.Q.M.
delibera, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Davide
Zoboli (Soc. Brescia) in merito alla condotta segnalata dal Procuratore federale.
* * * * * * * * *
Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. LECCE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS
(pervenuta a mezzo fax alle ore 14.54 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 19° del
secondo tempo dal calciatore David Di Michele (Soc. Lecce) nei confronti del calciatore Cesar
Bostjan (Soc. Chievo Verona);
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acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nel corso di un’azione
offensiva leccese, il calciatore Di Michele, nell’area di rigore avversaria e a pochi metri dal
portiere, avvicinava il calciatore Bostjan e, mentre il pallone superava la linea laterale del campo,
con gesto repentino del braccio sinistro lo colpiva con uno schiaffo alla guancia destra, finendo
quindi al suolo senza un comprensibile motivo.
Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo
Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 18.14 del 2 maggio 2011, dichiarava di non aver colto il
gesto in questione, in quanto la sua attenzione era rivolta verso un’altra zona del campo .
E tale deprecabile gesto integra, senza necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi di quella
“condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende ammissibile la “prova televisiva” ex
art. 35, n. 1.3 CGS, con conseguente sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS.
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore David
Di Michele (Soc. Lecce) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
* * * * * * * * *
Gara Soc. FIORENTINA – Soc. UDINESE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS
(pervenuta a mezzo fax alle ore 14.48 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 9° del
secondo tempo dal calciatore Gianpiero Pinzi (Soc. Udinese) nei confronti del calciatore
Alessio Cerci (Soc. Fiorentina);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Cerci veniva
contrastato nell’azione dal contestuale intervento dei calciatori bianconeri Pinzi e Angella. In
conseguenza di tale duro contatto, il Cerci cadeva al suolo con atteggiamento sofferente;
l’Angella, inpossessatosi del pallone, avanzava verso la zona centrale del campo; il Pinzi, con
l’evidente intento di accompagnare nell’azione il compagno di squadra, scavalcava il calciatore
avversario riverso a terra e, nel compiere tale movimento, con il piede destro lo colpiva al volto.
L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta
di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 16.06 del 2 maggio 2011, non aveva visto il
comportamento segnalato.
Le immagini televisive non consentano di esprimere, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio,
un giudizio circa l’intenzionalità lesiva da parte del calciatore udinese nei confronti
dell’avversario.
Il trauma al volto, fortunatamente risoltosi senza conseguenze lesive, poteva sicuramente essere
evitato con una maggiore, e doverosa, cautela nello scavalcamento dell’avversario al suolo, ma la
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foga agonistica e l’incerto equilibrio possono suffragare l’ipotesi di un colpo accidentalmente, e
non intenzionalmente, inferto.
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Gianpiero
Pinzi (Soc. Udinese) in merito alla condotta segnalata dal Procuratore federale.
* * * * * * * * *
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sedicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Bari-Cesena-Genoa-Internazionale-Juventus-Lazio-Milan-Napoli-
Sampdoria-Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi rotoli di carta da ufficio uno dei quali, al 7°
del secondo tempo, colpiva al capo un fotografo presente nel recinto di giuoco, che doveva
ricorrere alle cure dei sanitari; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori turbato l'iniziale
minuto di raccoglimento con un coro ingiurioso nei confronti della tifoseria avversaria; entità
della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, CGS per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
GLIKKamil (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quarta sanzione); per avere, al 32° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto
all'Arbitro espressioni insultanti che reiterava, al rientro negli spogliatoi, nei confronti degli
Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale.
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SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DE ROSSI Daniele (Roma): per avere, al 3° del secondo tempo, colpito intenzionalmente un
avversario con una gomitata al volto.
PERROTTA Simone (Roma): per avere, al 46° del secondo tempo, colpito un avversario con un
pugno alla schiena; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per avere commesso un intervento falloso su
un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DELLA ROCCA Francesco (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di
giuoco.
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COSSU Andrea (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
LEDESMA Pablo Martin (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARIGA Mcdonald (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MUDINGAYI Gaby (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
MUTARELLI Massimo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
PEPE Simone (Juventus)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
PARISI Alessandro (Bari)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
POZZI Nicola (Sampdoria)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DECIMA SANZIONE
ASTORI Davide (Cagliari)
HETEMAJ Perparim (Brescia)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
TAVARES Fernandes Gelson (Chievo Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
BERARDI Gaetano (Brescia)
BOATENG Kevin Prince (Milan)
EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Udinese)
FERREIRA DE SOUZA Marcio Rafael (Genoa)
GARGANO Walter Alejandro (Napoli)
MASCARA Giuseppe (Napoli)
SESTA SANZIONE
CECCARELLI Luca (Cesena)
GROSSO Fabio (Juventus)
QUINTA SANZIONE
CASERTA Fabio (Cesena)
FERREIRA Lucimar (Internazionale)
VIVES Giuseppe (Lecce)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Udinese)
MEGGIORINI Riccardo (Bologna)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)
SECONDA SANZIONE
LACZKO Zsolt (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)
BUDAN Igor (Cesena)
SALIHAMIDZIC Hasan (Juventus)
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PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
ROSI Aleandro (Roma)
SILVESTRE Matias Augustin (Catania)
SECONDA SANZIONE
VIVIANO Emiliano (Bologna)
PRIMA SANZIONE
ROMERO GOMEZ Jaime (Bari)
c) OPERATORI SANITARI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
DOIMI Mauro (Sampdoria): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato platealmente una
decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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