Autore Topic: i provvedimenti del Giudice Sportivo  (Letto 1268 volte)

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Offline Daniela

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i provvedimenti del Giudice Sportivo
« : Martedì 20 Aprile 2010, 14:26:25 »
(www.corrieredellosport.it)



MILANO, 20 aprile - Il giudice sportivo ha comminato un'ammenda di 20 mila euro al capitano della Roma Francesco Totti per il gesto dei pollici rivolti verso il basso al termine del derby Lazio-Roma di domenica scorsa. Questa la motivazione dell'ammenda a Totti decisa dal giudice sportivo Gianpaolo Tosel: «Per avere, al termine della gara, rivolgendosi al settore occupato dai propri sostenitori (Curva Sud), alzato ripetutamente le mani con i pollici rivolti verso il basso, indirizzando in tal modo ai calciatori ed ai tifosi avversari un gesto platealmente provocatorio; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale». Il calciatore della Lazio, invece, non è stato sanzionato perché «le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, al triplice fischio arbitrale, il calciatore Perrotta procedeva di corsa sul terreno di giuoco dirigendosi presumibilmente, insieme ad altri compagni di squadra, verso il settore occupato dai propri sostenitori per i rituali festeggiamenti. Allorchè transitava innanzi al calciatore laziale, costui, con movimento repentino, protendeva in avanti la gamba sinistra, "agganciandogli" le gambe. Il calciatore giallorosso riusciva a non perdere l’equilibrio, arrestava la corsa e ritornava quindi sui propri passi con atteggiamento non certo conciliante nei confronti del Radu. L’intervento di altri calciatori di entrambe le squadre impediva il verificarsi di ulteriori immediate conseguenze. Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal Radu, del tutto gratuito ed idoneo a provocare istintive e pericolose reazioni, sia decisamente riprovevole (e sanzionabile se "refertato"), ma non tale da integrare gli estremi di quella "condotta violenta" che, se "non vista" dall’Arbitro, rende ammissibile la "prova televisiva", con i consequenziali effetti sanzionatori. Si è trattato, in buona sostanza, di uno "sgambetto", sia pure portato con una certa veemenza, non tale comunque da denotare quell’inequivoca "intenzionalità lesiva" che, per costante orientamento degli Organi di giustizia, connota la previsione normativa di cui all’art. 35 n.1.3) CGS. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore biancoceleste».

LE MULTE ALLE SOCIETÀ - Queste le decisioni del Giudice per quanto riguarda le società:

Ammenda di € 40.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori: 1) al 29° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario un coro costituente espressione di discriminazione razziale; 2) prima dell'inizio della gara, al 3° ed al 46° del secondo tempo, lanciato numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 3) al 28° del primo tempo, colpito una steward con il lancio di una moneta, senza conseguenze lesive; 4) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto di giuoco numerosi petardi e tre bottigliette di plastica; 5) nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 40.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori: 1) prima dell'inizio della gara, forzato il cordone di sicurezza formato dagli stewards per venire a contatto con la tifoseria avversaria provocando alcuni tafferugli sedati per l'intervento delle forze dell'ordine, con lievi conseguenze lesive per tre agenti di polizia; 2) nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore e nel recinto di giuoco numerosi petardi ed acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, per circa un minuto, esposto uno striscione dal tenore insultante nei confronti di un Ufficiale di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, acceso tre bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

GLI SQUALIFICATI - Ecco i giocatori squalificati dal Giudice sportivo. Due giornate a Cristian Ledesma: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere inoltre, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un ironico apprezzamento. Una giornata a Bonera, Gobbi, Sissoko, Ambrosini, Borriello, Dainelli, Luciano, Gazzi, Ghezzal, Goian, Kolarov, Lucarelli, Masiello, Melo, Perticone, Rosi, Sammarco, Zapata.

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