Eccomi.
Innanzi tutto. Nel "periodo di prova" è improprio parlare di "risoluzione/rescissione/recesso consensuale". Una delle parti deve recedere prima dell'altra e può farlo ad nutum, senza preavviso.
La "consensualità" è tale se vi è - la dico "pane e salame" - una controprestazione datoriale in cambio della rinuncia a qualsivoglia rivendicazione da parte del lavoratore.
Nel caso del "periodo di prova" è per definizione assurdo ipotizzare una risoluzione consensuale proprio per via del fatto che entrambe le parti possono chiudere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza alcun preavviso e senza dover corrispondere nulla alla controparte.
Quindi le possibilità sono due:
- L'attuale datore di lavoro di tua moglie recede ad nutum. In questo caso, tua moglie, va da sé, riprenderebbe a beneficiare dell'indennità di disoccupazione e potrà essere successivamente assunta da un altro datore di lavoro coi benefici della 407.
- E' tua moglie che si dimette senza preavviso durante il periodo di prova. In questo caso, tua moglie non fruirà dell'indennità di disoccupazione perché non è stata receduta, ma è lei ad aver esercitato il recesso ad nutum, a meno che non lo abbia fatto per una giusta causa. Se si dimette per giusta causa e la giusta causa verrà accertata in giudizio, riprenderà a beneficiare dell'indennità di disoccupazione, etc.
Insomma, in parole semplici. Se ha un'altra offerta di lavoro condizionata ai benefici della 407, se facesse caccià da dove sta...Oppure glielo dicesse chiaramente che je serve che esercitino il recesso ad nutum per mancato superamento del periodo di prova, così va a lavorare da un'altra parte...